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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49530/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina del 29/06/2020 che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha riformato la sentenza di primo grado. Per Murgia si contesta la riqualificazione del fatto originariamente inquadrato come appropriazione di cosa smarrita (art. 647 c.p., oggi abrogato) in furto ai sensi dell'art. 624 c.p., denunciando violazione degli artt. 516 e 521 c.p.p. e lesione del diritto di difesa e, in via subordinata, carenza del dolo richiesto per il furto. Per Vizzini si contesta la condanna per ricettazione (art. 648 c.p., comma secondo), sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e l'insufficienza della motivazione in ordine a tale elemento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In motivazione: per Murgia ha ritenuto che non vi sia violazione del principio di correlazione tra capo d'imputazione e sentenza perché il fatto descriveva chiaramente l'appropriazione di un telefono cellulare smarrito, circostanza su cui la difesa ha potuto esercitarsi; ha inoltre confermato la corretta riqualificazione in furto ex art. 624 c.p., seguendo l'orientamento maggioritario secondo cui l'impossessarsi di un telefono smarrito può integrare il furto quando il bene conserva segni identificativi (es. IMEI) che rendono evidente l'altruità. Quanto a Vizzini, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito sulla credibilità e sull'elemento psicologico svolta dai giudici di merito (sospetto derivato dall'assenza di confezione e accessori), motivazione adeguata e insindacabile in sede di legittimità. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Il reato di furto può essere applicato anche quando il bene è stato smarrito se il bene conserva chiari segni del legittimo possessore (es. IMEI per telefoni), che rendono ragionevole la consapevolezza dell'altruità del bene

  • art. 648 cod. pen. (comma secondo)

    La ricettazione richiede l'elemento soggettivo della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia sufficientemente affrontato tale elemento sulla base delle circostanze probatorie

  • art. 647 cod. pen. (menzionato, oggi abrogato)

    Riferimento storico alla qualificazione originaria come appropriazione di cosa smarrita; la Corte ha osservato che la depenalizzazione o la diversa disciplina non impedisce la riqualificazione quando il fatto e gli elementi descritti consentono la difesa

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il principio di correlazione tra capo di imputazione e sentenza non è violato se nel capo di imputazione sono indicati gli elementi fondamentali che permettono all'imputato di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione sulla modificazione della qualificazione giuridica; la Corte ha ritenuto che la descrizione fattuale non sia stata mutata in modo da pregiudicare il diritto di difesa

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che regola i motivi di ricorso in Cassazione; è stata richiamata in relazione alle censure sulla motivazione e sulla configurazione degli elementi del reato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa invocata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla posizione di Vizzini sull'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia affrontato adeguatamente la questione della consapevolezza

  • artt. 192 e 530 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate trattandosi di critica alla valutazione di merito non sindacabile in Cassazione

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica in sede di appello non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se il fatto materiale contestato rimane lo stesso e consente all'imputato di difendersi; ciò è particolarmente vero quando il capo di imputazione descrive con sufficiente precisione il comportamento contestato.
  • Nel caso di beni smarriti, la configurazione del furto vs appropriazione di cosa smarrita dipende dagli elementi concreti che rendono evidente l'altruità del bene (es. segni identificativi come IMEI per i telefoni); in presenza di tali elementi, la condotta di impossessamento può essere qualificata come furto.
  • Le valutazioni di credibilità e attendibilità delle prove compiute dai giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione: chi contesta deve indicare vizi di motivazione manifesti o errori di diritto, non una diversa interpretazione delle emergenze probatorie.
  • Per contestare l'elemento soggettivo di reati come la ricettazione, l'appellante deve fornire argomentazioni concrete e non limitarsi a negare la persuasività della motivazione di merito; in difetto, la Cassazione potrà dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
  • Quando i ricorsi sono ritenuti manifestamente infondati la Cassazione può non solo dichiararli inammissibili ma anche condannare i ricorrenti alle spese e, se vi sono profili di colpa nella determinazione dell'appello, a pagamenti alla Cassa delle ammende.

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