Sentenza n. 676/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1994 del 2026, resa tra le parti, pubblicata il 10 luglio 2026, notificata in pari data, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 735/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, n. 1994/2026, che aveva annullato i dinieghi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ordinato l’accesso a documentazione fiscale e tributaria della seconda classificata nella gara per il servizio di ristorazione ospedaliera
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La seconda classificata, in RTI con Serenissima Ristorazione, ha appellato la sentenza con cui il TAR Sicilia aveva accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. della terza classificata, annullando i dinieghi di accesso e ordinando l’ostensione di dichiarazioni di adesione, piani di rateizzazione, definizioni agevolate e cartelle esattoriali riferibili all’appellante. La gara, indetta dall’ASP di Palermo per un servizio di ristorazione della durata di ventiquattro mesi, era stata aggiudicata nel settembre 2025 a un’altra impresa; l’aggiudicazione era stata annullata in primo grado su ricorso della terza classificata, ma quella sentenza era ancora sub iudice in appello e non aveva disposto l’aggiudicazione alla seconda classificata. L’appellante ha dedotto: violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a. per difetto di interesse concreto e attuale della richiedente; insussistenza di un autonomo interesse connesso a un diverso appalto del Ministero della Difesa; mancanza di strumentalità necessaria, carattere esplorativo e reiterato dell’istanza; natura meramente confermativa del diniego dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; infondatezza nel merito dell’azione di accesso.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti. Ha ritenuto assente, allo stato, la necessaria strumentalità tra i documenti fiscali richiesti e la situazione giuridica da tutelare: l’aggiudicazione all’originaria aggiudicataria era ancora oggetto di appello e la seconda classificata non aveva ancora ottenuto l’aggiudicazione, né la stazione appaltante aveva completato le verifiche sulla sua offerta. Prima di un’eventuale aggiudicazione al RTI secondo classificato, la terza classificata non aveva quindi un interesse concreto e attuale ad accedere alla documentazione fiscale di una concorrente che era ancora un mero partecipante alla gara. L’accesso difensivo non può essere esercitato verso un mero partecipante in assenza del rigoroso nesso di strumentalità necessaria; i rapporti tra le imprese relativi ad altri appalti non incidono sulla controversia. Le ulteriori censure d’appello non sono state autonomamente esaminate, essendo sufficiente la ragione accolta. Spese del doppio grado compensate, salvo il contributo unificato del giudizio d’appello, da rifondere all’appellante a carico della società appellata.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. 241/1990
non si ravvisa ancora quel nesso di «strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare»
Il diritto di accesso difensivo presuppone un nesso di strumentalità necessaria con la situazione giuridica da tutelare; nel caso concreto tale requisito mancava perché la richiedente era terza classificata e l’impresa cui si riferivano i documenti era ancora una mera partecipante, non essendole stata aggiudicata la gara.
art. 116 c.p.a.
In definitiva l’appello deve essere accolto per quanto sopra esposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti.
Nel giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a. la domanda va respinta quando l’istante non dimostri un interesse concreto e attuale e il necessario collegamento strumentale tra i documenti richiesti e la situazione finale da tutelare.
Massime di principio
- L’accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l’istante intende curare o tutelare; non è sufficiente un’utilità soltanto ipotetica o esplorativa.
- Nelle procedure di gara, la terza classificata non ha, prima dell’eventuale aggiudicazione al concorrente che la precede, un interesse concreto e attuale ad accedere alla documentazione fiscale di quest’ultimo quando l’aggiudicazione originaria è ancora sub iudice e non sono state completate le verifiche sulla sua offerta.
- L’accesso difensivo relativo a una procedura di gara non può essere rivolto alla documentazione di un mero partecipante, anziché dell’aggiudicatario, quando la posizione di quest’ultimo nella procedura non si è ancora consolidata e manca il necessario nesso di strumentalità.
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