Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22525/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso il decreto in materia di prevenzione emesso dal Tribunale di Napoli. Il motivo in Cassazione invocava gli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per violazione dell'art. 175 c.p.p., con riferimenti agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, denunciando difetto di motivazione (contraddittorietà/illogicità) e sostenendo che la misura di prevenzione è immediatamente esecutiva, che non è prevista comunicazione della definitività e che l'ordinanza di inammissibilità del ricorso personale non sarebbe stata comunicata ai difensori, con conseguente impossibilità di dimostrare il dies a quo per la rimessione in termini. Inoltre si contestava la validità della designazione dell'avv. Martino come mandato professionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto centrale la tardività dell'istanza di rimessione in termini, avendo il ricorrente già dato prova di conoscenza del provvedimento della Corte d'appello (avendo già proposto un'impugnazione personale contro di esso), quindi il dies a quo va fatto decorrere dalla conoscenza del provvedimento della Corte d'appello e non dall'ordinanza della Corte di Cassazione che dichiarò inammissibile il ricorso personale. Il Collegio ha inoltre escluso valore alla designazione dell'avv. Martino per le ragioni esposte dal giudice di merito. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come riferimento per il trattamento del ricorso. Nel caso è il fondamento formale del rito con cui il ricorso è stato trattato.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme processuali e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla comunicazione/efficacia dei provvedimenti; la Corte ha escluso la violazione rilevata, ritenendo che il proposto avesse già conoscenza del provvedimento della Corte d'appello (essendo già stato prodotto un precedente ricorso contro lo stesso provvedimento).

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale; la Corte non ha ritenuto sussistente una lesione rilevante in grado di sorreggere il motivo di ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e non ha accolto la censura.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in ordine alla tutela delle garanzie del processo equo; la Corte non ha rilevato violazioni che potessero mutare l'esito dell'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fornisce la base per la condanna alle spese e per l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è manifestamente infondato; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il dies a quo per valutare la tempestività di una istanza di rimessione in termini è la data in cui il proposto ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato (qui: il provvedimento della Corte d'appello), non la data di successivi provvedimenti della Cassazione.
  • La mancata formalissima comunicazione della definitività di una misura non è sufficiente di per sé a escludere la conoscenza del provvedimento, se esistono elementi documentali che dimostrino che il soggetto ne era a conoscenza (es. precedente impugnazione).
  • La designazione o il mandato a difensori devono essere effettuati con modalità efficaci: atti di designazione formali e conformi sono necessari per attribuire valore alla rappresentanza e alla tempestività degli atti difensivi.
  • Le censure generiche di violazione di diritti costituzionali o convenzionali (art. 24, 111 Cost., art. 6 CEDU) devono essere specificamente motivate e non possono supplire alla mancanza di prova della tempestività o alla carenza di presupposti processuali.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che escano palesemente dai limiti procedurali possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessaria prudenza prima di proporre impugnazioni quando la tempestività o la legittimazione sono dubbie.
  • Chi invoca la rimessione in termini dovrebbe documentare in modo chiaro il dies a quo e l'impossibilità di agire entro i termini ordinari, poiché l'onere probatorio sulla tempestività può essere decisivo per l'accoglimento dell'istanza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.