Cassazione Penale, Sentenza n. 50316/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza (13/06/2023) che, in rinvio dalla Cassazione, aveva confermato la misura cautelare (arresti domiciliari) estendendola anche al capo relativo all'art. 74 D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Il ricorrente censura il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito si sia limitato a motivare per relationem richiamando la sentenza di questa Corte senza effettuare una autonoma e specifica valutazione degli elementi individualizzanti; deduce inoltre difetto di motivazione trattandosi di provvedimento che concerne più soggetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia effettuato una valutazione autonoma e completa del materiale indiziario, motivando congruamente la conferma della partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso in relazione all'art. 74 D.P.R. 309/1990, sulla base, tra l'altro, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e di altre emergenze investigative. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta esauriente e non viziata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sul provvedimento cautelare emesso dal giudice; richiamata in relazione all'ordinanza iniziale (01/12/2022) e al suo esame da parte del Tribunale del riesame.
D.P.R. 309/1990, art. 74
Rilevata la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione del ricorrente a un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti; il giudice del rinvio ha esteso la misura anche a questo capo di imputazione.
D.P.R. 309/1990, art. 73
Riferito ai reati di cessione di stupefacenti: la Corte di cassazione aveva rilevato indizi per alcuni episodi (capi 10), 18) e 19)); il giudice del riesame aveva già considerato tali elementi e li ha riconfermati nel nuovo giudizio.
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante di stampo mafioso: il Tribunale del riesame ha escluso l'applicazione di questa aggravante nel caso concreto.
art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla presunzione circa l'esistenza dei 'pericula libertatis' e alla valutazione circa l'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare; il giudice del rinvio ha ritenuto non superata la presunzione che giustificava la misura, pur ritenendo possibile ridurre la custodia in carcere agli arresti domiciliari.
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato come riferimento procedurale (il ricorso è stato definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020); indicazione sull'iter procedurale di definizione del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio ha ampia libertà di valutazione dei fatti e delle prove ma non può fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già dichiarati illogici o carenti dalla Corte di cassazione: deve motivare evitando i vizi rilevati nell'atto annullato.
- La motivazione per relationem è ammissibile se, nel richiamare decisioni precedenti, il giudice integra e articola un percorso motivazionale proprio e specifico che consenta di valutare l'idoneità degli elementi probatori rispetto all'imputato.
- Le censure generiche o aspecifiche sul vizio di motivazione sono di regola inammissibili in cassazione: il ricorrente deve indicare punti concreti e specifici di illegittimità o carenza motivazionale.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e altre emergenze investigative, se valutate come univocamente orientate in senso accusatorio, possono giustificare il mantenimento o l'estensione di misure cautelari anche per il reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990.
- Per ottenere la revoca o la mitigazione di una misura cautelare il difensore deve dimostrare in modo concreto come gli elementi acquisiti superino la presunzione prevista dall'art. 275 cod. proc. pen. in ordine ai pericoli per la libertà pubblica o all'adeguatezza della misura.
- In sede di impugnazione in Cassazione, è importante formulare censure precise e argomentate; l'assenza di specificità determina frequentemente l'inammissibilità del ricorso.
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