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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01576/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, fondato su verifiche bancarie e su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con recupero a tassazione di movimenti sui conti correnti ritenuti non giustificati e irrogazione di sanzioni. La contribuente contestava che molte operazioni avessero natura reddituale, sostenendo che si trattasse in prevalenza di finanziamenti, restituzioni di prestiti, giroconti e movimenti personali, nonché deducendo di aver cessato l'attività d'impresa in epoca anteriore. In Cassazione ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o incomprensibile; 2) omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 3) falsa applicazione della disciplina sulle indagini bancarie e sulle presunzioni, sostenendo l'assenza di prova dell'attività imprenditoriale e la natura finanziaria dei movimenti; 4) violazione dell'obbligo di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio, che avrebbe recepito acriticamente il p.v.c.; 5) erronea valutazione delle prove documentali e delle norme processuali in tema di fatti non contestati e valutazione delle prove.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR del Lazio meramente apparente: il giudice d'appello si era limitato ad affermazioni apodittiche e al richiamo di alcune pagine del p.v.c., senza confrontarsi in modo effettivo con le specifiche doglianze e con la documentazione prodotta dalla contribuente per giustificare le movimentazioni bancarie. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il vizio prospettato non era di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma semmai di motivazione insufficiente/inesistente sulle questioni esaminate. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento, ma la decisione impugnata andava sorretta da una motivazione effettiva sul loro significato e sulla valutazione delle giustificazioni offerte dal contribuente.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    In caso di omessa dichiarazione o di accertamento induttivo l'Ufficio può utilizzare dati e notizie comunque raccolti e anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    È stata evocata la censura dell'acritico recepimento del p.v.c., ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato ai fini del termine di decadenza dell'avviso di accertamento, ritenuto tempestivo dalla CTR.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione ai poteri di indagine bancaria e alla presunzione collegata ai movimenti sui conti.

  • art. 33 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di istruttoria e prova.

  • art. 63 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di istruttoria e prova.

  • art. 2729 c.c.

    La CTR aveva richiamato il principio secondo cui la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie non richiede i requisiti delle presunzioni semplici; la Cassazione non entra nel merito di tale affermazione perché il motivo è assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio sulle movimentazioni bancarie.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Impone una motivazione della sentenza tributaria chiara e comprensibile; il suo mancato rispetto integra nullità se la motivazione è solo apparente.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto; la violazione si traduce in nullità quando la motivazione è apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza/concisezza della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Costituisce base costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione; se invece decide ma motiva male sulle questioni, il vizio è di motivazione e non di violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata contestazione di documenti e fatti asseritamente non bisognosi di prova.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata contestazione delle allegazioni documentali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per censurare la falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per censurare nullità processuali e violazioni di norme sul procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come corretto canale per denunciare un vizio di motivazione sulle questioni decise.

  • art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato ai fini del cumulo giuridico nella determinazione della sanzione amministrativa, ritenuta correttamente applicata dalla CTR.

  • artt. 3, 24, 53 e 111 Cost.

    Evocati nella questione di legittimità costituzionale della disciplina sulle indagini bancarie, già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • La motivazione è meramente apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita a enunciazioni apodittiche o a un richiamo formale di atti di causa senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con le specifiche censure delle parti.
  • Nel processo tributario, la decisione sul rilievo dei movimenti bancari deve dar conto delle giustificazioni documentali offerte dal contribuente; un generico rinvio al p.v.c. non basta se non sono esaminati i documenti che possono spiegare la natura non reddituale delle operazioni.
  • L'errore di qualificazione del vizio processuale è decisivo: la mancata considerazione di una questione già esaminata dal giudice non integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma può integrare un vizio di motivazione denunciabile nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
  • Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie operano come presunzioni legali relative, ma il giudice di merito deve comunque verificare in concreto se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea a dimostrare l'estraneità dei movimenti ad operazioni imponibili.
  • Quando la sentenza d'appello viene cassata per motivazione apparente, restano assorbite le censure che investono il merito dell'accertamento, la valutazione delle prove e la legittimità dell'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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