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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30686/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna del 06/04/2021. Il ricorrente deduceva che l'appello fosse stato proposto il 21/07/2021, ossia allo scadere del quarantacinquesimo giorno (termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione), per cui andava ritenuto tempestivo e regolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui, ai sensi degli artt. 544 comma 3 e 585 c.1 lett. c) e c.2 cod. proc. pen., il termine per proporre l'appello di 45 giorni decorreva dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza (il giudice di primo grado aveva fissato 60 giorni dal 06/04/2021, scadenti il 05/06/2021). I 45 giorni decorrenti dal 05/06/2021 scadevano il 20/07/2021; poiché l'appello è stato depositato il 21/07/2021 risultava tardivo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    In relazione alla specie, rimanda al regime delle impugnazioni per le sentenze indicate e alla relativa disciplina del termine per proporre appello; utilizzata per inquadrare il termine applicabile al caso.

  • art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fissa il termine ordinario di quarantacinque giorni per proporre impugnazione nelle ipotesi previste; applicato quale termine da rispettare per l'appello.

  • art. 585, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, se il giudice ha determinato un termine diverso per il deposito della sentenza, il termine per impugnare decorre dalla scadenza di quel termine e non dal deposito effettivo qualora avvenuto prima; principio centrale che ha fatto decorrere il termine di 45 giorni dalla scadenza dei 60 giorni fissati dal giudice.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; norme applicata per la condanna pecuniaria di 3.000 euro.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado fissa un termine diverso per il deposito della sentenza, il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza di quel termine e non dal deposito effettivo se questo è avvenuto prima della scadenza (art.585 c.2 cpp).
  • Per il calcolo dei termini in sede penale si esclude il dies a quo e si include il dies ad quem; applicando questa regola, i 45 giorni decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito.
  • Nel processo penale il sabato non è considerato giorno festivo e quindi non provoca lo slittamento del termine al giorno successivo: se il termine scade di sabato, resta valido quel giorno come termine ultimo.
  • Un deposito effettuato anche di un solo giorno dopo la scadenza del termine rende l'impugnazione inammissibile; è quindi prudente depositare con margine e conservare prova certa della data di deposito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per tardività il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende: valutare il rischio procedurale prima di proporre impugnazioni tardive.

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