Cassazione Penale, Sentenza n. 37080/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 483 c.p. per avere attestato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di convivere con Di Meglio Umberto. Con il ricorso per cassazione l'imputata ha dedotto più motivi: (1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato (si lamenta che non sia stato adeguatamente affrontato il dolo); (2) violazione di legge e difetto di motivazione sull'applicazione dell'art. 99 c.p. (contesta la valutazione della recidiva); (3) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p.; (4) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. (rimodulazione della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure generiche e meramente reiterative delle stesse ragioni già decisamente motivate dalla corte territoriale. In particolare ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse spiegato puntualmente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo consistente nella volontà consapevole di dichiarare il falso per ottenere i colloqui con il detenuto) e che le doglianze sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio fossero generiche e già adeguatamente motivate dal giudice di merito. Per legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità dovuta a profili di colpa nell'atto impugnatorio, al versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Il reato è stato interpretato come integrato dal dolo specifico: la consapevole attestazione di una condizione di fatto non corrispondente al vero (convivenza) al fine di conseguire un vantaggio (colloquio con il detenuto). La Corte d'appello aveva motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo e la Cassazione ha ritenuto la sua valutazione corretta.
art. 99 cod. pen.
La questione relativa alla recidiva è stata valutata dalla corte territoriale non solo sul piano formale ma anche in relazione alla crescente pericolosità sociale dell'imputata; la Cassazione ha ritenuto lesiva la censura generica e ha confermato la valutazione sulla recidiva reiterata.
art. 62-bis cod. pen.
Le doglianze sulle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis sono state giudicate generiche; la Corte d'appello aveva già motivato l'applicazione e l'entità delle attenuanti e la Cassazione non ha ravvisato errori motivazionali.
art. 133 cod. pen.
La richiesta di rimodulazione della pena è stata considerata priva di concretezza: la corte territoriale aveva motivato la determinazione della pena (concesso le attenuanti nonostante i precedenti) e la Cassazione ha confermato la correttezza del ragionamento.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge 176/2020)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento in udienza delle parti, con conclusioni scritte; citata per spiegare il rito con cui il ricorso è stato esaminato.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che regola gli effetti della declaratoria di inammissibilità: ha fatto conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per inammissibilità per colpa.
Massime di principio
- Per impugnare con successo una decisione penale in Cassazione è necessario articolare censure specifiche e confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito; censure generiche rischiano l'inammissibilità.
- Quando si contesta l'elemento soggettivo di un reato (dolo), bisogna fornire argomentazioni e riferimenti probatori che mettano in discussione la ricostruzione motivata del giudice che ha indicato la volontà consapevole di dichiarare il falso.
- Le doglianze sulla recidiva devono affrontare sia l'aspetto formale sia la valutazione sulla pericolosità sociale: se il giudice motiva la sussistenza della recidiva anche in termini di pericolosità, è necessario contestare specificamente quei rilievi.
- Le richieste di ricalcolo della pena (esclusione della recidiva, riconoscimento massimo delle attenuanti, pena base ridotta) devono essere sostenute da argomentazioni concrete e valutazioni comparate, non da formulari generici.
- Ricorsi formulati in modo tale da risultare evidentemente infondati o meramente reiterativi possono comportare, oltre al rigetto, l'imposizione delle spese processuali e somme a titolo di ammenda per colpa nell'impugnazione.
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