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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24208/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di riparazione per ingiusta detenzione per €.150.040,00, sostenendo che la detenzione subita eccedeva la pena effettivamente dovuta in seguito a rideterminazione della pena. La riduzione derivava dal riconoscimento della continuazione tra più sentenze, con conseguente diminuzione complessiva della pena da espiare. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 314 c.p.p. e chiedeva rimessione alla Corte Costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva escluso il diritto all'indennizzo. Il motivo è che la rideterminazione della pena è frutto di valutazione discrezionale (riconoscimento della continuazione) e non di illegittimità o errore dell'autorità esecutiva; inoltre l'art. 657 c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.219/2008) escludono l'indennizzo quando la discrepanza tra detenzione e pena deriva da vicende successive connesse al reato o alla pena. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e non ha liquidato le spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione: la Corte interpreta la norma restringendone l'applicabilità ai casi in cui la detenzione è illegittima per fatto originario o per errore dell'autorità (anche nell'ordine di esecuzione), escludendo il ristoro quando la differenza tra detenzione e pena deriva da successiva valutazione discrezionale del giudice.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio di divieto di fungibilità: non è possibile computare come espiata una pena per reati commessi successivamente; la norma sostiene l'esclusione dell'indennizzo quando la detenzione in eccesso deriva da vicende poste in epoca diversa rispetto ai fatti per cui si determina la pena.

  • Sentenza Corte Cost. n.219 del 2008

    Stabilisce che non spetta indennizzo quando la mancata corrispondenza tra detenzione e pena eseguibile deriva da vicende successive connesse al reato o alla pena; tale precedente è determinante per escludere riparazione nel caso di rideterminazione successiva non riconducibile a illegittimità dell'ordine di esecuzione.

  • Sentenza Corte Cost. n.310 del 1996

    Riconosce il diritto alla riparazione se la detenzione è ingiusta per erroneo ordine di esecuzione, anche ai fini di conformità agli artt. 3 e 24 Cost. e all'art. 5 CEDU; quindi ammette indennizzo per illegittimità originaria o sopravvenuta dell'ordine di esecuzione.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 5

    Richiamata come fondamento internazionale del diritto alla riparazione per arresto o detenzione ingiusti; la giurisprudenza nazionale applica questo principio nei casi di illegittimo ordine di esecuzione.

  • Giurisprudenza Cassazione (es. Sez.4, n.57203/2017; Sez.4, n.1718/2021)

    Sez. 4, n.57203 del 21/09/2017; Sez. 4, n.1718 del 14/01/2021

    Confermano che l'indennizzo è dovuto se la detenzione ingiusta deriva da un errore dell'autorità (anche in fase esecutiva), ma non quando la rideterminazione della pena discende da una valutazione discrezionale dei giudici di merito; ribadiscono la necessità di individuare una violazione di legge o un errore nell'ordine di esecuzione.

Massime di principio

  • L'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. è dovuto quando la detenzione è illegittima per errore dell'autorità (compreso l'errore nell'ordine di esecuzione), non quando la differenza tra detenzione subita e pena dovuta deriva da valutazioni discrezionali del giudice (es. riconoscimento della continuazione).
  • Se la rideterminazione della pena avviene per vizi di legge o per un illegittimo ordine di esecuzione (originario o sopravvenuto), il diritto alla riparazione può sussistere; il ricorrente deve dimostrare l'errore/illegittimità, non limitarsi a contestare l'entità della pena.
  • Il principio di divieto di fungibilità (art. 657 c.p.p.) limita il computo della custodia cautelare o di pena eseguita in eccesso rispetto alle condanne riferite a fatti commessi anteriormente; non è applicabile per reati successivi e ciò giustifica il rigetto delle pretese di indennizzo basate su rideterminazioni successive.
  • Le questioni di incostituzionalità sull'art. 314 c.p.p. sono difficili da sostenere quando la Corte Costituzionale si è già espressa (sent. n.219/2008) escludendo l'indennizzo per le vicende successive legate al reato o alla pena; dunque, in casi analoghi la via utile è provare un errore specifico dell'autorità esecutiva.
  • In procedimenti similari, per ottenere riparazione è strategico focalizzarsi sulla prova di un ordine di esecuzione errato o di una violazione normativa nell'esecuzione della pena, piuttosto che sul semplice fatto che la pena definitiva sia inferiore a quella che si ritiene scontata.

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