Cassazione Penale, Sentenza n. 24208/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di riparazione per ingiusta detenzione per €.150.040,00, sostenendo che la detenzione subita eccedeva la pena effettivamente dovuta in seguito a rideterminazione della pena. La riduzione derivava dal riconoscimento della continuazione tra più sentenze, con conseguente diminuzione complessiva della pena da espiare. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 314 c.p.p. e chiedeva rimessione alla Corte Costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva escluso il diritto all'indennizzo. Il motivo è che la rideterminazione della pena è frutto di valutazione discrezionale (riconoscimento della continuazione) e non di illegittimità o errore dell'autorità esecutiva; inoltre l'art. 657 c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.219/2008) escludono l'indennizzo quando la discrepanza tra detenzione e pena deriva da vicende successive connesse al reato o alla pena. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e non ha liquidato le spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione: la Corte interpreta la norma restringendone l'applicabilità ai casi in cui la detenzione è illegittima per fatto originario o per errore dell'autorità (anche nell'ordine di esecuzione), escludendo il ristoro quando la differenza tra detenzione e pena deriva da successiva valutazione discrezionale del giudice.
art. 657 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio di divieto di fungibilità: non è possibile computare come espiata una pena per reati commessi successivamente; la norma sostiene l'esclusione dell'indennizzo quando la detenzione in eccesso deriva da vicende poste in epoca diversa rispetto ai fatti per cui si determina la pena.
Sentenza Corte Cost. n.219 del 2008
Stabilisce che non spetta indennizzo quando la mancata corrispondenza tra detenzione e pena eseguibile deriva da vicende successive connesse al reato o alla pena; tale precedente è determinante per escludere riparazione nel caso di rideterminazione successiva non riconducibile a illegittimità dell'ordine di esecuzione.
Sentenza Corte Cost. n.310 del 1996
Riconosce il diritto alla riparazione se la detenzione è ingiusta per erroneo ordine di esecuzione, anche ai fini di conformità agli artt. 3 e 24 Cost. e all'art. 5 CEDU; quindi ammette indennizzo per illegittimità originaria o sopravvenuta dell'ordine di esecuzione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 5
Richiamata come fondamento internazionale del diritto alla riparazione per arresto o detenzione ingiusti; la giurisprudenza nazionale applica questo principio nei casi di illegittimo ordine di esecuzione.
Giurisprudenza Cassazione (es. Sez.4, n.57203/2017; Sez.4, n.1718/2021)
Sez. 4, n.57203 del 21/09/2017; Sez. 4, n.1718 del 14/01/2021
Confermano che l'indennizzo è dovuto se la detenzione ingiusta deriva da un errore dell'autorità (anche in fase esecutiva), ma non quando la rideterminazione della pena discende da una valutazione discrezionale dei giudici di merito; ribadiscono la necessità di individuare una violazione di legge o un errore nell'ordine di esecuzione.
Massime di principio
- L'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. è dovuto quando la detenzione è illegittima per errore dell'autorità (compreso l'errore nell'ordine di esecuzione), non quando la differenza tra detenzione subita e pena dovuta deriva da valutazioni discrezionali del giudice (es. riconoscimento della continuazione).
- Se la rideterminazione della pena avviene per vizi di legge o per un illegittimo ordine di esecuzione (originario o sopravvenuto), il diritto alla riparazione può sussistere; il ricorrente deve dimostrare l'errore/illegittimità, non limitarsi a contestare l'entità della pena.
- Il principio di divieto di fungibilità (art. 657 c.p.p.) limita il computo della custodia cautelare o di pena eseguita in eccesso rispetto alle condanne riferite a fatti commessi anteriormente; non è applicabile per reati successivi e ciò giustifica il rigetto delle pretese di indennizzo basate su rideterminazioni successive.
- Le questioni di incostituzionalità sull'art. 314 c.p.p. sono difficili da sostenere quando la Corte Costituzionale si è già espressa (sent. n.219/2008) escludendo l'indennizzo per le vicende successive legate al reato o alla pena; dunque, in casi analoghi la via utile è provare un errore specifico dell'autorità esecutiva.
- In procedimenti similari, per ottenere riparazione è strategico focalizzarsi sulla prova di un ordine di esecuzione errato o di una violazione normativa nell'esecuzione della pena, piuttosto che sul semplice fatto che la pena definitiva sia inferiore a quella che si ritiene scontata.
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