Sentenza del 27/03/2019 n. 437 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Separazione giudiziale fra coniugi - Verbale di separazione consensuale - Successiva cessione immobiliare - Lasso di tempo di 22 anni - Convenzione matrimoniale - Applicazione - Avviso di liquidazione del maggior tributo - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva negato l'esenzione dalle imposte prevista per gli atti eseguiti in occasione della separazione consensuale. Il trasferimento di una quota immobiliare, stipulato nel 2016, attuava un obbligo assunto dai coniugi in un verbale di separazione consensuale risalente a circa 22 anni prima. L'Amministrazione riteneva che il lungo intervallo temporale e la scadenza del termine convenzionalmente fissato per il trasferimento impedissero di considerare l'atto come attuativo della separazione e facessero presumere un intento elusivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato l'avviso di liquidazione. Ha stabilito che il solo decorso di 22 anni non dimostra un intento elusivo e non fa venir meno il collegamento tra il trasferimento e l'accordo di separazione, assimilabile a un contratto preliminare. L'esenzione può essere negata solo se l'Amministrazione dimostra che l'accordo era originariamente strumentale a ottenere un vantaggio fiscale, oppure che fatti sopravvenuti, come una riconciliazione, hanno eliminato la finalità transattiva e compositiva della separazione. Il termine previsto nell'interesse delle parti poteva inoltre essere differito consensualmente, anche tacitamente. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74
Prevede il regime di esenzione dalle imposte per gli atti, gli accordi e i provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi e al divorzio, quando siano funzionali alla composizione della crisi matrimoniale. L'esenzione si applica anche a trasferimenti immobiliari attuativi degli obblighi assunti nell'accordo di separazione, purché non risultino meramente strumentali a ottenere un risparmio d'imposta.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenze n. 8104/2017 e n. 13340/2016
Richiamate per il principio secondo cui il beneficio fiscale riguarda gli atti effettivamente diretti a definire i rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale e non quelli che utilizzano strumentalmente la separazione o il divorzio per realizzare trasferimenti esenti.
Massime di principio
- Il trasferimento immobiliare previsto in un accordo di separazione può beneficiare dell'esenzione fiscale anche se viene eseguito molto tempo dopo l'accordo.
- Il mero decorso del tempo non prova, da solo, un intento elusivo né fa perdere automaticamente il beneficio fiscale.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti dell'originaria finalità elusiva o di fatti sopravvenuti incompatibili con la finalità transattiva della separazione.
- Un termine stabilito nell'interesse esclusivo dei coniugi può essere prorogato o differito consensualmente, anche tacitamente, e la sua scadenza non impedisce necessariamente di qualificare l'atto come esecuzione dell'accordo di separazione.
- La finalità effettiva dell'operazione è decisiva: l'esenzione è giustificata quando il trasferimento serve a regolare in modo definitivo i rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi familiare, non quando la separazione è solo un pretesto per ottenere un risparmio fiscale.
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