Cassazione Civile, Ordinanza n. 28733/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una creditrice aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per ottenere l'inefficacia di un atto notarile del 25 ottobre 2018 con cui una debitrice aveva trasferito a una terza la nuda proprietà di un immobile sito in Milano. In primo grado il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La destinataria dell'atto di trasferimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza e del giudizio per violazione dell'art. 102 c.p.c., perché il processo era stato instaurato senza la vocazione del marito della trasferente, che aveva prestato il consenso ex art. 169 c.c. all'alienazione di un bene già conferito in fondo patrimoniale; con il secondo ha denunciato nullità del procedimento e omessa pronuncia in relazione alla mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio e ad altri vizi processuali e di prova. Il controricorrente era l'erede della originaria attrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti della motivazione, ritenendo che il marito della disponente, avendo prestato il consenso all'alienazione del bene del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 169 c.c., fosse litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria. La sua mancata partecipazione ha determinato la violazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e la nullità dell'intero giudizio e delle sentenze di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato in relazione la sentenza d'appello e quella di primo grado e ha rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
la domanda revocatoria era diretta a far dichiarare inefficace l'atto di disposizione patrimoniale.
art. 169 c.c.
consenso ex art. 169 c.c.
il consenso di entrambi i coniugi è presupposto di validità ed efficacia dell'atto di alienazione di beni del fondo patrimoniale; il coniuge consenziente partecipa alla fattispecie negoziale complessa e la sua posizione è incisa dall'eventuale revocatoria dell'atto.
art. 102 c.p.c.
la mancata partecipazione del coniuge consenziente nel giudizio di revocatoria comporta violazione del contraddittorio e nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 24 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro di nullità processuale per lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro di nullità processuale per violazione del giusto processo.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta violazione delle regole di valutazione della prova.
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione all'onere della prova.
art. 2907 c.c.
richiamato nel secondo motivo come norma sulla tutela giurisdizionale dei diritti.
art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria avente ad oggetto l'alienazione di un bene compreso nel fondo patrimoniale, il coniuge che abbia prestato il consenso ex art. 169 c.c. è litisconsorte necessario, perché la domanda incide direttamente sulla sua volontà negoziale e sulla sua sfera giuridica.
- Il consenso del coniuge non proprietario ai sensi dell'art. 169 c.c. non è un atto meramente esterno o autorizzativo, ma componente strutturale della fattispecie negoziale che consente la disposizione del bene.
- La mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario determina nullità dell'intero processo e della sentenza, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una nullità processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la causa nel contraddittorio integro.
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