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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28387/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (art. 309 c.p.p.) per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per detenzione di stupefacenti (capo 7). Il ricorrente, con deduzioni ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. b), d) ed e)), ha denunciato travisamento probatorio e motivazione illogica: contesta la valutazione delle intercettazioni valorizzate dal giudice del riesame, sostiene che alcune conversazioni non lo riguardano e che ne esistevano conversazioni decisive favorevoli (in particolare un dialogo con CARBONE che sarebbe indice di uso personale), censura la mancata valutazione di prova decisiva (conversazione n. 383 del 27/11/2019) e l'erronea applicazione di norme procedurali e dell'art. 275 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito una motivazione esaustiva e logica sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari, valorizzando le intercettazioni e gli accertamenti (servizi di osservazione, sequestri, arresti in flagranza, videosorveglianza) che hanno delineato un'organizzazione con ruolo verticistico di CARBONE e la partecipazione stabile dello ZITO. La Corte ha ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità. Ha inoltre evidenziato elementi aggravanti (più di dieci persone, disponibilità di armi, basi logistiche) e la rilevanza delle pregresse condanne di ZITO nella prognosi di pericolosità. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge (art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al provvedimento di conferma della misura cautelare adottato dal Tribunale; usata quale fondamento procedurale del riesame della misura

  • art. 606 c.p.p. (lett. b), d) ed e))

    Norme evocatrici dei vizi dedotti in cassazione (errori di diritto, motivazione, travisamento probatorio); la Corte ricorda i limiti degli esami consentiti in sede di legittimità per tali censure

  • art. 275 c.p.p.

    Citato dalla difesa come erroneamente applicato; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione normativa rilevante emergente dai motivi di ricorso

  • art. 192 c.p.p., comma terzo

    Richiamato dalla difesa e censurato in ricorso; la Corte afferma che le doglianze che si limitano a una diversa valutazione del materiale probatorio non sono ammissibili in questa sede

  • art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in relazione alla possibile configurazione di specifica aggravante/associazione di tipo particolare; il Tribunale ha escluso l'associazione ex comma 6 valutando quantità, struttura e rapporti

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma sull'informazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisione della Corte; la Corte dispone la trasmissione del provvedimento per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile proporre una semplice lettura alternativa del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito: la revisione è limitata a vizi di diritto e a profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità può sindacarne la valutazione solo se la motivazione risulta manifestamente illogica o irragionevole
  • Per la conferma della custodia cautelare rilevano l'insieme degli elementi (continuità delle condotte, ruolo nel gruppo, basi logistiche, approvvigionamenti, sequestri, arresti) e non singoli atti isolati: una valutazione compiuta e coerente del contesto può giustificare la misura
  • La presenza di aggravanti fattuali (numero di persone coinvolte, disponibilità di armi, operatività all'ingrosso e fuori regione) e precedenti rilevanti del soggetto rafforzano la prognosi di pericolosità e la sussistenza delle esigenze cautelari
  • Se il ricorrente chiede l'annullamento sulla base di presunte omissioni probatorie, occorre segnalare specificamente in cassazione quale vizio di motivazione o violazione di legge si assume sussistere; la mera indicazione di prova alternativa non è sufficiente
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) se non risultano ragioni di esonero

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