Cassazione Civile, Ordinanza n. 23619/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IRAP per l'anno 2011, con la quale gli era stato contestato il minor versamento dell'imposta per avere applicato l'aliquota ordinaria del 3,90% anziché quella maggiorata del 5,12% ritenuta dovuta dall'Ufficio. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR aveva annullato la cartella solo limitatamente alle sanzioni, ritenendo che la maggiorazione regionale comprendesse anche i promotori finanziari e che, comunque, la violazione fosse scusabile per obiettiva incertezza normativa. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava, con due motivi, la violazione della normativa regionale toscana e del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la maggiorazione dell'aliquota IRAP prevista dalla l.r. Toscana n. 64/2006 si applicasse solo ai soggetti che già scontavano l'aliquota del 4,40% al momento della sua entrata in vigore, non ai promotori finanziari assoggettati all'aliquota ordinaria del 4,25% (e poi, secondo il ricorrente, alla diversa aliquota applicata in concreto). L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando da un lato la violazione delle norme processuali per la mancata riproposizione in appello della questione sanzionatoria, e dall'altro la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 212/2000 per l'erroneo riconoscimento dell'obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del contribuente, ritenendo fondate le censure sulla corretta interpretazione della disciplina regionale dell'IRAP: la l.r. Toscana n. 43/2002 aveva elevato l'aliquota al 4,40% solo per i soggetti indicati negli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997 (banche, altri enti e società finanziarie, imprese di assicurazione), mentre i promotori finanziari restavano soggetti all'aliquota ordinaria. Di conseguenza, la successiva l.r. Toscana n. 64/2006, nel prevedere l'incremento delle aliquote indicato nell'allegato A, non poteva riferire ai promotori finanziari il richiamo all'aliquota del 4,40% vigente fino al 31.12.2006, perché per essi non era quella l'aliquota applicata. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 5 l.r. Toscana n. 64/2006
maggiorazione dello 0,85% e rinvio all'allegato A
la maggiorazione non si applica ai promotori finanziari, perché il richiamo all'aliquota del 4,40% vigente fino al 31.12.2006 riguarda categorie diverse, già assoggettate a tale aliquota.
tabella dell'allegato A alla l.r. Toscana n. 64/2006
va letta tenendo conto delle diverse aliquote già vigenti per le singole categorie di contribuenti; non introduce un aumento generalizzato per tutti i soggetti ricompresi nei codici Ateco indicati.
nota (1) dell'allegato A alla l.r. Toscana n. 64/2006
il riferimento all'aliquota del 4,40% non può essere esteso ai promotori finanziari, che non erano soggetti a quell'aliquota.
art. 2 l.r. Toscana n. 43/2002
aumento dell'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione
la maggiorazione dell'aliquota IRAP al 4,40% riguarda esclusivamente i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997.
art. 6 d.lgs. n. 446/1997
individua le banche e gli altri enti e società finanziarie; non comprende i promotori finanziari.
art. 7 d.lgs. n. 446/1997
individua le imprese di assicurazione; non comprende i promotori finanziari.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
prevede l'aliquota ordinaria IRAP applicabile in mancanza di maggiorazioni specifiche.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 446/1997
consente alla Regione di esercitare la facoltà di maggiorazione dell'aliquota IRAP per determinate categorie di soggetti passivi.
art. 31 d.lgs. n. 58/1998
la prestazione del promotore finanziario può assumere connotati variabili tra lavoro subordinato, lavoro autonomo o attività d'impresa; non è automaticamente impresa assoggettata a imposta.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con contraddittorio regolarmente costituito.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
norma processuale invocata dall'Agenzia nel ricorso incidentale, poi assorbito.
art. 112 c.p.c.
norma processuale invocata dall'Agenzia nel ricorso incidentale, poi assorbito.
art. 346 c.p.c.
norma processuale invocata dall'Agenzia nel ricorso incidentale, poi assorbito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza dedotto dall'Agenzia.
art. 10 d.lgs. n. 212/2000
norma invocata dall'Agenzia per sostenere l'irrilevanza dell'obiettiva incertezza normativa; motivo assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di violazione di legge dedotto dall'Agenzia.
Massime di principio
- Quando una legge regionale maggiora l'aliquota IRAP richiamando l'aliquota vigente in un determinato momento, il rinvio va letto in rapporto alle aliquote effettivamente applicabili alle singole categorie di contribuenti, non come estensione automatica e indistinta della maggiorazione a soggetti che in precedenza erano assoggettati a un'aliquota diversa.
- La corretta interpretazione della disciplina fiscale regionale richiede di verificare se il legislatore abbia inteso colpire tutte le attività ricomprese in un certo codice o solo specifiche categorie di soggetti passivi già individuate dalla normativa statale richiamata.
- Il promotore finanziario non è automaticamente equiparabile a un soggetto esercente attività d'impresa ai fini IRAP: occorre valutare in concreto la natura dell'attività svolta, potendo essa assumere connotati di lavoro subordinato, autonomo o imprenditoriale.
- Se viene accolto il ricorso principale che travolge il presupposto dell'atto impositivo, restano assorbite le censure incidentali riferite alle sanzioni accessorie, perché la loro sorte dipende dalla validità dell'imposizione principale.
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