Cassazione Civile, Sentenza n. 11826/2020 del 18/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, n. 121/22/13, depositata il 31 maggio 2013. In primo grado era stata ritenuta legittima l’iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, a garanzia di un carico tributario portato da diverse cartelle, sul presupposto che fossero state ritualmente notificate. La CTR aveva accolto l’appello solo in parte: aveva dichiarato invalide le notificazioni di otto cartelle eseguite tra il 12 ottobre 2000 e il 19 giugno 2001 presso un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica del contribuente, ma aveva ritenuto regolarmente notificate le altre cartelle, notificate tra luglio 2001 e il 15 maggio 2006 presso la residenza anagrafica, e ormai definitive perché non impugnate nei termini. La misura ipotecaria era stata ritenuta legittima fino a concorrenza di Euro 122.259,62, pari al doppio del dovuto; tra le cartelle considerate, una per Euro 1.938,92 risultava pagata e altre recavano un credito complessivo di Euro 6.633,98, la cui notificazione non era contestata. Con il primo motivo, il contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l’agente della riscossione avrebbe dovuto produrre le cartelle integrali, o almeno copie, e non soltanto l’estratto di ruolo. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c., per mancanza della prova dell’affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso di deposito e dell’invio e ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente il solo deposito presso la casa comunale. Con il terzo motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e del principio di disponibilità delle prove, sostenendo che le risultanze documentali attestavano il solo deposito comunale. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: poiché l’unica ragione di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria era la mancata notificazione delle cartelle, l’agente doveva provare la regolarità delle notificazioni, ma non era tenuto a produrre il contenuto integrale delle cartelle; l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 consente inoltre di conservare la cartella oppure la matrice. Ha accolto il secondo motivo. Quanto alle cartelle notificate tra luglio 2001 e il 15 maggio 2006, la CTR aveva affermato la regolarità delle notifiche ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza individuare gli adempimenti concretamente eseguiti. La Corte ha rilevato che in alcune relate risultava soltanto il deposito presso la casa comunale, senza attestazione delle ricerche necessarie a giustificare il rito dell’irreperibilità assoluta; in altri casi risultava la momentanea assenza del destinatario e dei soggetti abilitati a ricevere, ma non era provato il compimento dei successivi adempimenti dell’art. 140 c.p.c., inclusi l’invio e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa. La mera assenza del destinatario, anche se riscontrata in accessi ripetuti, non dimostra l’irreperibilità assoluta: questa richiede che non vi siano nel Comune abitazione, ufficio o azienda del contribuente e che dalla relata risultino con chiarezza le ricerche effettivamente svolte dal messo notificatore. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, perché determini gli effetti dell’invalidità delle notifiche di alcune cartelle sulla misura cautelare, tenendo conto dei giudicati formatisi sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973
l’onere probatorio incombente sulla parte contrapposta concerneva esclusivamente l’attività di notificazione delle cartelle di pagamento e, pertanto, andava dimostrata la regolarità di queste notificazioni (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) onde superare la dedotta nullità – derivata – della adottata misura cautelare
In presenza di una contestazione dell’iscrizione ipotecaria fondata sulla sola omessa notificazione delle cartelle presupposte, l’agente della riscossione deve provare la regolarità delle notifiche, ma non deve produrre in giudizio il contenuto integrale delle cartelle.
art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973
Non sussiste, pertanto, alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice”
La disposizione non impone all’agente della riscossione di esibire in giudizio la copia integrale della cartella; la conservazione della cartella è prevista in alternativa a quella della matrice.
art. 140 c.p.c.
In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata
In caso di irreperibilità relativa, la notificazione richiede il deposito comunale, l’affissione dell’avviso alla porta e l’invio della raccomandata informativa; si perfeziona con la ricezione della raccomandata o, comunque, dopo dieci giorni dalla sua spedizione.
artt. 137 e 140 c.p.c.
la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all’indirizzo indicato.
Quando residenza e indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non riesce per la sua assenza occasionale, si applica il procedimento dell’art. 140 c.p.c.; il rito dell’irreperibilità assoluta è riservato al caso in cui il destinatario risulti sconosciuto all’indirizzo dopo le verifiche richieste.
art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
E’ dunque illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto
Il rito previsto per l’irreperibilità assoluta è illegittimamente utilizzato se la relata si limita ad attestare l’irreperibilità senza dar conto delle ricerche effettuate nel Comune per verificare che il contribuente non abbia soltanto cambiato indirizzo. In mancanza di prova dell’irreperibilità assoluta, va seguito l’art. 140 c.p.c.
art. 77 D.P.R. n. 602/1973
All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, per acclarata invalidità della notifica delle cartelle presupposte, consegue la cassazione con rinvio della sentenza della CTR, al fine di stabilire gli effetti del venir meno di taluni dei titoli originariamente giustificanti la cautela, tenuto anche conto dei giudicati, in punto di legittimità della impugnata iscrizione ipotecaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77,).
L’invalidità delle notificazioni di alcune cartelle impone al giudice di merito di rideterminare gli effetti della caducazione dei relativi titoli sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria, considerando anche le statuizioni ormai coperte da giudicato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e art. 140 c.p.c.
La disposizione è indicata come parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte decide nel merito la censura relativa alla disciplina delle notificazioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5
La disposizione è indicata quale parametro processuale della censura di violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è rigettato perché l’agente deve provare la notificazione, non produrre il contenuto integrale delle cartelle.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
La disposizione è indicata quale parametro processuale della censura di violazione o falsa applicazione di legge; la censura è dichiarata assorbita dopo l’accoglimento del secondo motivo.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, iacchè il Giudice di appello ha palesemente violato il principio di disponibilità delle prove, rendendo una decisione in contrasto con le prospettazioni delle parti e, soprattutto, con le emergenze istruttorie
La norma è richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sul principio di disponibilità delle prove, ma la Corte dichiara il motivo assorbito e non ne formula un’interpretazione.
Massime di principio
- Se l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria è fondata esclusivamente sull’omessa notificazione delle cartelle presupposte, l’agente della riscossione deve dimostrare la regolarità delle notificazioni, ma non è tenuto a produrre in giudizio il contenuto integrale delle cartelle.
- Quando il destinatario è temporaneamente assente da un indirizzo conosciuto e non è possibile consegnare l’atto né al destinatario né agli altri soggetti abilitati, la notificazione deve seguire l’art. 140 c.p.c.: occorrono il deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e l’invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Il mero deposito comunale non perfeziona la notificazione.
- La notificazione secondo il rito dell’irreperibilità assoluta richiede che il messo notifichi dopo avere svolto nel Comune del domicilio fiscale ricerche idonee a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e non abbia soltanto cambiato indirizzo. La relata deve rendere chiaramente percepibile che tali ricerche sono state effettivamente compiute e sono riferibili alla notifica.
- La mera assenza del destinatario, anche se constatata in occasione di più tentativi di notifica, non consente di presumere l’irreperibilità assoluta né giustifica da sola l’applicazione del relativo rito.
- L’invalidità delle notificazioni di alcune cartelle presupposte richiede al giudice di merito di stabilire quali effetti produca sulla misura cautelare, senza rimettere in discussione i capi ormai coperti da giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11882/2020 del 18/06/2020
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11867/2020 del 18/06/2020
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11868/2020 del 18/06/2020
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11845/2020 del 18/06/2020
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11844/2020 del 18/06/2020
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11847/2020 del 18/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →