Sentenza del 15/09/2015 n. 843 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Società estinta - Richiesta di rimborso I.v.a. - Inammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2009, sostenendo che la socia liquidatrice fosse legittimata ad agire perché il diniego era stato notificato personalmente a lei e perché, dopo la cancellazione della società, il credito fiscale si sarebbe trasferito ai soci in contitolarità o comunione indivisa. Nel merito, ha inoltre sostenuto la spettanza del rimborso, l'irrilevanza della mancata compilazione del modello VR e l'inerenza dei costi relativi ai servizi acquistati. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, poiché proposto dalla società dopo la sua estinzione, nonché la carenza dei presupposti sostanziali per il rimborso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo. La società era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 25 febbraio 2011 e, ai sensi dell'art. 2495 c.c., si era estinta; pertanto, il ricorso presentato il 15 aprile 2013 era stato proposto da un soggetto non più esistente. La notifica del diniego alla socia non ha modificato la legittimazione processuale, poiché il ricorso era stato presentato in nome della società e non dai soci in proprio. La sentenza è stata riformata soltanto sulle spese, che sono state compensate tra le parti per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Art. 2495 del Codice civile
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina la sua estinzione.
Dopo la cancellazione, la società non può più essere parte di un giudizio. Gli eventuali crediti sociali, se non considerati rinunciati, possono essere fatti valere dai soci in proprio, ma non dalla società estinta.
Artt. 61 e 35 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono stati richiamati come norme processuali per la decisione dell'appello tributario.
Massime di principio
- Un ricorso presentato in nome di una società dopo la sua cancellazione dal Registro delle Imprese è normalmente inammissibile, perché la società è ormai estinta e priva di capacità processuale.
- Gli eventuali crediti della società estinta possono, in determinate condizioni, essere fatti valere dai soci personalmente, ma il ricorso deve essere proposto dai soci in proprio e non formalmente dalla società cancellata.
- La notifica dell'atto tributario a un ex socio o liquidatore non attribuisce automaticamente a tale soggetto la legittimazione a ricorrere in nome della società estinta.
- Prima di agire giudizialmente per un credito appartenuto a una società, occorre verificare la situazione della società al momento del ricorso e individuare correttamente il soggetto legittimato, indicando eventualmente tutti i soci interessati.
- La decisione sull'inammissibilità processuale può impedire l'esame del merito, compresa la spettanza del rimborso IVA e l'inerenza dei costi.
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