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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2970/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato (art. 624-bis c.p. e circ. aggravatoria art. 61 n. 11 c.p.). Propone due motivi: (1) vizio procedurale per mancata citazione diretta a giudizio ai sensi degli artt. 178, 550, 552 c.p.p., con pregiudizio concreto (impossibilità di accedere alla messa alla prova); (2) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e insufficiente motivazione sul punto che la collana fosse di metallo prezioso e che un unico precedente, ancorché remoto, giustificasse il diniego della causa di non punibilità; inoltre deduce l'estinzione del reato per prescrizione (richiamando gli artt. 157 e 161 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza che interpreta l'art. 550 c.p.p. in modo da includere anche i delitti di cui all'art. 624-bis (furto in abitazione/strappo) tra quelli per i quali si procede con citazione diretta. Tuttavia, nel dispositivo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (termine estintivo decorrente ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il furto in abitazione e con strappo; il fatto contestato rientra in tale fattispecie.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    Circostanza aggravante applicata alla fattispecie (presenza di specifica aggravante rilevante nel caso concreto).

  • art. 178 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel motivo di impugnazione; attinente ai termini e modalità delle impugnazioni o del procedere a giudizio.

  • art. 550 c.p.p.

    Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624 bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire per via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati e punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni

    La Corte di legittimità interpreta l'art. 550 c.p.p. in senso estensivo affinché la procedura della citazione diretta si applichi anche ai reati di furto in abitazione/strappo (art. 624-bis), nonostante la fattispecie non sia espressamente elencata.

  • art. 552 c.p.p.

    Richiamata come norma procedurale collegata alla fase di giudizio e alle formalità connesse alla citazione/trasmissione degli atti; il vizio denunciato riguarda il mancato rispetto delle forme previste.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità (beneficio ex art. 131-bis) invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fornisse elementi sufficienti a escludere o accertare il beneficio, ma la questione è stata superata dall'accertamento della prescrizione.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Norme che disciplinano la prescrizione del reato e i termini di estinzione; la Corte ha ritenuto estinto il reato per prescrizione ed ha annullato la sentenza senza rinvio.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per confrontare la previsione delle fattispecie aggravate e giustificare l'interpretazione estensiva dell'art. 550 c.p.p.

Massime di principio

  • Il furto in abitazione/strappo (art. 624-bis c.p.) va considerato, per la procedura, tra i reati per i quali è applicabile la citazione diretta a norma dell'art. 550 c.p.p.: la mancata adozione della procedura può essere rilevante e costituire vizio non manifestamente infondato.
  • L'omessa procedura di citazione diretta può arrecare pregiudizio concreto all'imputato (ad es. impedire l'accesso a istituti alternativi come la messa alla prova), e pertanto deve essere valutata dal giudice di merito e, se rilevante, dalla Corte di legittimità.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede adeguata istruttoria e motivazione: occorre valutare elementi concreti (es. natura e valore del bene, situazione del reo, precedenti) prima di negare il beneficio.
  • Se il reato è estinto per prescrizione, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio: la prescrizione prevale e rende inutili ulteriori accertamenti di merito.
  • In situazioni analoghe è importante sollevare tempestivamente eccezioni procedurali e documentare il pregiudizio subito (es. documenti per la messa alla prova), oltre a verificare con attenzione i termini prescrizionali per valutare eventuali azioni difensive fondate sulla estinzione del reato.

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