Ordinanza n. 148/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 621/2024 pubblicata in data 26.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 621/2024, recante condanna al pagamento di € 128.729,46 oltre interessi legali
Esito
La controversia
La società ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile che aveva condannato l’amministrazione resistente a pagare alla società Dimar S.r.l., successivamente incorporata dalla ricorrente, la somma di € 128.729,46 oltre interessi legali dalla domanda dell’11 ottobre 2017 sino al saldo. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, non può essere intrapresa un’azione esecutiva nei confronti di un’amministrazione prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo al domicilio reale dell’amministrazione debitrice. Dagli atti non risultava documentato né dalla ricorrente né dalla società originaria creditrice l’avvenuto adempimento di tale presupposto. Il Collegio ha quindi prospettato che la proposizione del giudizio di ottemperanza prima dell’esaurimento del termine dilatorio possa determinare l’inammissibilità della domanda.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Avvalendosi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione, rilevata dopo il passaggio della causa in decisione, relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. È stato assegnato alle parti il termine di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, per depositare memorie e documentazione pertinente. La decisione è stata riservata.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
non può essere intrapresa alcuna azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione prima che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice
La disposizione è stata considerata dal TAR quale possibile presupposto temporale della domanda di ottemperanza: prima della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e del decorso di 120 giorni, l’azione esecutiva potrebbe essere inammissibile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La norma è stata applicata per consentire alle parti di contraddire su una questione rilevata d’ufficio dopo il passaggio della causa in decisione, mediante il deposito di memorie e documenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione pubblica, deve essere verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo al domicilio reale dell’amministrazione debitrice, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La mancata documentazione della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e del decorso del termine di 120 giorni può porre una questione di possibile inammissibilità della domanda di ottemperanza.
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., riservando la decisione.
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