Sentenza n. 241/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di emersione, deducendo un unico motivo articolato in difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e violazione del soccorso istruttorio. Ha sostenuto che, durante il procedimento, erano state prodotte documentazioni idonee a dimostrare la sua presenza in Italia anteriormente all'8 marzo 2020: un documento relativo all'attribuzione di un codice STP rilasciato dal Servizio sanitario regionale lombardo, un biglietto aereo attestante un ingresso in Italia nel 2017 e una dichiarazione di ospitalità del 2 ottobre 2017. Il giudizio è stato preceduto da ordinanze istruttorie con cui il TAR ha ordinato alla Prefettura di depositare gli atti del procedimento e una relazione. L'Amministrazione ha riferito che, dopo la revoca di un precedente rigetto, il datore di lavoro e il lavoratore erano stati nuovamente invitati a produrre la documentazione necessaria, anche mediante preavviso di rigetto, senza che fosse depositata la prova della presenza in Italia anteriormente all'8 marzo 2020 né la comunicazione obbligatoria all'INPS relativa all'instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente non ha contestato tale ricostruzione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. In primo luogo, la documentazione depositata in giudizio non risultava essere stata prodotta nel procedimento amministrativo: l'Amministrazione aveva quindi fornito un adeguato principio di prova del fatto che la Prefettura non ne disponeva quando ha deciso sull'istanza. Il biglietto aereo e la dichiarazione di ospitalità dimostravano, al più, una presenza occasionale e temporalmente limitata: il biglietto attestava che il 2 ottobre 2017 lo straniero lasciava l'Italia per rientrare in Francia, sicché la dichiarazione di ospitalità non poteva provare la permanenza successiva. Quanto al documento STP, il TAR ha ritenuto che la data del 17 dicembre 2019 fosse quella di emissione del modello in bianco e non quella dell'effettivo rilascio del codice allo straniero; la data apposta nella parte compilata risultava non accertabile e apparentemente alterata. Pertanto non era stata dimostrata la presenza in Italia alla data richiesta dalla disciplina dell'emersione, né sussisteva un vizio di istruttoria, motivazione o violazione del soccorso istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese, compensate per metà e liquidate per la parte residua in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
La domanda di emersione presuppone, tra gli altri requisiti, la prova della presenza dello straniero sul territorio nazionale anteriormente all'8 marzo 2020.
art. 43, comma 3, d.P.R. 394/1999
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate [...] utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio.
Il codice STP è attribuito al momento del rilascio da parte della struttura sanitaria; la mera data di predisposizione del modello non dimostra la data di effettiva attribuzione né, da sola, la presenza dello straniero in Italia.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all'interessato di produrre la documentazione necessaria prima dell'adozione del provvedimento definitivo; nel caso concreto, nonostante il preavviso e i solleciti, la documentazione richiesta non è stata depositata.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
Massime di principio
- Nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare, la presenza dello straniero in Italia anteriormente alla data prevista dalla legge deve essere provata con documentazione idonea, riferibile con certezza a tale periodo; documenti che attestino soltanto un ingresso occasionale o una successiva uscita dal territorio non dimostrano la permanenza richiesta.
- La data di predisposizione o emissione di un modello sanitario STP non coincide necessariamente con la data di effettiva attribuzione del codice allo straniero; ai fini della prova della presenza in Italia rileva la data effettiva di rilascio, che deve risultare in modo attendibile dal documento.
- Non sussiste difetto di istruttoria quando l'Amministrazione dimostri di avere richiesto la documentazione necessaria mediante preavviso di rigetto e solleciti e l'interessato non abbia prodotto nel procedimento gli elementi sui quali fonda successivamente il ricorso.
- Il giudice amministrativo può valorizzare la documentazione e la relazione depositate dall'Amministrazione in esecuzione di un ordine istruttorio, soprattutto quando la parte ricorrente non contesti la ricostruzione dei fatti così fornita.
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