Cassazione Civile, Ordinanza n. 05446/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento dell'IMU 2012, relativo a immobili detenuti in locazione finanziaria. Le società concedenti avevano dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e avevano poi preteso la rivalsa per ICI e IMU corrisposte al Comune. I giudici di merito hanno ritenuto che, nonostante la risoluzione, l'IMU restasse a carico dell'utilizzatore fino alla materiale restituzione del bene al concedente. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, sostenendo che la soggettività passiva IMU spetti al possessore dell'immobile e che, risolto il leasing, l'utilizzatore perda il possesso e quindi la legittimazione passiva, senza che possa rilevare la mancata riconsegna materiale del bene.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di IMU e locazione finanziaria, la soggettività passiva del locatario dura fino alla cessazione del contratto; quando il leasing è risolto per inadempimento, il locatario non è più soggetto passivo dell'imposta, anche se non ha ancora restituito l'immobile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'atto impositivo. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Norma invocata come base del presupposto IMU: il soggetto passivo è il possessore dell'immobile; la Corte la interpreta nel senso che, nel leasing, la soggettività passiva dell'utilizzatore cessa con la risoluzione del contratto e non permane fino alla riconsegna materiale.
art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
La Corte ritiene che la norma ancora il presupposto impositivo all'esistenza del vincolo contrattuale di leasing e non alla mera detenzione materiale del bene; cessato il contratto, cessa la soggettività passiva del locatario.
art. 1, comma 672, della L. 27 dicembre 2013, n. 147
La disposizione, relativa alla TASI e che collega la durata del contratto alla riconsegna del bene, non è considerata interpretativa e non può essere estesa analogicamente all'IMU.
art. 1, comma 703, della L. 27 dicembre 2013, n. 147
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU
La Corte lo richiama per escludere che la disciplina TASI possa incidere sulla diversa disciplina IMU.
art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.
Consentiva la decisione nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 380-bis cod. proc. civ.
Richiamato solo per la fase accelerata del giudizio di cassazione.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato solo per la prosecuzione della decisione dopo richiesta della parte ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Costituisce il vizio denunciato: violazione di legge per errata individuazione del soggetto passivo IMU.
art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento all'asserita incompatibilità del consigliere delegato, esclusa dalla Corte.
art. 52 cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento all'asserita incompatibilità del consigliere delegato, esclusa dalla Corte.
art. 1591 c.c.
Citato dai giudici di merito per sostenere la permanenza di obblighi del locatario dopo la risoluzione; la Corte non lo considera decisivo ai fini della soggettività passiva IMU.
Massime di principio
- Nel regime IMU dei beni concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è individuato dal vincolo contrattuale di leasing e dalla detenzione qualificata che esso attribuisce, non dalla mera disponibilità materiale del bene.
- Con la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento cessa la soggettività passiva IMU dell'utilizzatore, senza che rilevi la mancata riconsegna dell'immobile al concedente.
- La disciplina dettata per la TASI sulla durata del leasing fino alla riconsegna del bene non è estensibile all'IMU, trattandosi di imposte con presupposti diversi e con espresso mantenimento della disciplina IMU.
- Quando la soluzione della controversia dipende solo dall'interpretazione della norma tributaria applicabile e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, annullando l'atto impositivo.
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