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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9397/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto in abitazione (aggravato) sostenendo: 1) omissione di valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo pec/fax e non considerata in primo grado; 2) violazione delle norme sul consenso alla lettura di atti (artt. 511, 514, 526 c.p.p.), con particolare riferimento all'inutilizzabilità dell'identificazione operata dalla persona offesa, la cui dichiarazione in dibattimento sarebbe contraddittoria; 3) erronea valutazione dell'attendibilità dell'identificazione fotografica (mancata acquisizione dell'album fotografico, incongruenze tra dichiarazioni); 4) vizi motivazionali e di diritto nella determinazione della pena, con contestazione dell'applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che l'istanza di rinvio fosse stata depositata: negli atti risultava soltanto una copia priva di timbro di deposito o attestazione di invio, e la difesa non ha prodotto la prova della trasmissione tramite PEC. La Corte ha inoltre ricordato l'onere di verificare l'arrivo in cancelleria quando si usano strumenti di comunicazione 'atipici'. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità perché le censure non hanno confrontato specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la condanna fondata sulla convergenza di più elementi probatori (conferma in dibattimento dell'individuazione fotografica, riconoscimento in aula, videoregistrazioni delle telecamere di sicurezza). Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile per genericità e manifestamente infondato: la determinazione della pena e l'applicazione della recidiva sono state ritenute adeguatamente motivate in base agli articoli pertinenti del codice penale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto), n.5 (circostanze aggravanti)

    La corte conferma che il fatto è stato valutato come furto in abitazione aggravato; la qualificazione dell'evento criminale è pacifica e non oggetto del ricorso di ammissibilità.

  • art. 61 cod. pen. (circostanze che aggravano la pena), n.5

    La recidiva/elementi aggravanti sono stati ritenuti valutati correttamente dai giudici di merito, con adeguata motivazione circa il rapporto tra precedenti e fatto in esame.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (sintesi motivi in cassazione)

    art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato presentato e sintetizzato secondo le prescrizioni per la cassazione; la Corte ha comunque esaminato la fondatezza procedurale delle doglianze.

  • artt. 511, 514 e 526, comma 1, cod. proc. pen. (consenso del difensore alla lettura e rinnovazione degli atti)

    511, 514 e 526, comma 1, cod.proc.pen.

    Le doglianze relative alla lettura di atti senza consenso sono state ritenute genericamente riproposte e non adeguatamente specificate rispetto alla motivazione dei giudici; la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto inammissibili tali censure.

  • art. 121 cod. proc. pen. (deposito in cancelleria)

    La Corte ha ricordato che il deposito in cancelleria resta la modalità ordinaria e che l'uso di strumenti atipici (PEC/fax) richiede alla parte di accertare e dimostrare l'effettivo arrivo e la tempestiva sottoposizione dell'istanza al giudice.

  • art. 132 cod. pen. (obbligo di motivazione della pena)

    La decisione sulla pena è stata ritenuta sufficientemente motivata in conformità ai criteri di legge; la Corte di Cassazione non sindaca il merito quando la motivazione è aderente ai canoni normativi e logici.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    I giudici di merito hanno esaminato gli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133, in particolare il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, per valutare la recidiva e la determinazione della pena.

Massime di principio

  • La comunicazione di istanze processuali a mezzo PEC o altri mezzi 'atipici' deve essere documentata: la parte che si duole dell'omesso esame deve provare l'avvenuto invio e/o il deposito in cancelleria (ricevute di consegna, timbri di cancelleria). In mancanza, la doglianza è destinata a fallire.
  • Le censure generiche che ripropongono in termini indistinti le critiche già sollevate in grado di merito e non confrontano punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata sono inammissibili in Cassazione.
  • L'identificazione fotografica o il riconoscimento in aula possono essere ritenuti validi se corroborati da elementi convergenti (es. conferma in dibattimento, videoregistrazioni, riscontri oggettivi). Per mettere in crisi tale valutazione è necessario indicare specifiche incongruenze o vizi procedurali provati o documentati.
  • Sull'applicazione della recidiva e sulla determinazione della pena il sindacato di legittimità è limitato se la motivazione dei giudici di merito risulta aderente ai criteri degli artt. 132-133 c.p.; le contestazioni devono dunque dimostrare illogicità o carenze specifiche nella motivazione.
  • Quando si contestano violazioni procedurali circa l'ammissione o la lettura di atti, la difesa deve indicare chiaramente quali atti sono viziati, come ciò abbia inciso sul giudizio di colpevolezza e produrre, ove possibile, documentazione a supporto delle eccezioni.

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