Sentenza n. 2149/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del silenzio rigetto formatosi sul punto 3) dell’istanza del 26/08/2025 - opere effettuate dall’Ente su beni del ricorrente illegittimamente occupati ed oggetto di procedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001 ed ex art. 95 Dlgs 42/2004 - mancato rilascio delle autorizzazioni urbanistiche ed edilizie (licenze edilizie, permessi di costruire, SCIA, DIA, CILA, ecc.) nonché delle autorizzazioni paesaggistiche;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di ostensione di titoli edilizi, urbanistici e autorizzazioni paesaggistiche relativi a opere realizzate su beni oggetto di occupazione sine titulo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di accesso relativa a documenti riguardanti immobili interessati da occupazione sine titulo e da procedimenti ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e dell’art. 95 d.lgs. 42/2004. Il ricorso contestava il mancato rilascio della documentazione indicata al punto 3 dell’istanza, comprendente titoli edilizi e urbanistici e autorizzazioni paesaggistiche. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, sostenendo di avere consentito la visione e l’estrazione di copia della documentazione esistente e di avere successivamente trasmesso anche gli atti richiesti al punto 3, così soddisfacendo l’interesse ostensivo. Il ricorrente, preso atto della documentazione trasmessa e dell’assenza di ulteriori atti da ricercare, ha riconosciuto che il proprio interesse all’accesso era stato soddisfatto, sia pure in senso negativo. Nelle memorie finali ha inoltre prospettato l’inidoneità degli atti trasmessi a legittimare l’intervento sotto il profilo edilizio e paesaggistico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva trasmesso tutta la documentazione relativa agli espropri e alle occupazioni per la realizzazione del parco pubblico e il ricorrente aveva riconosciuto che non vi erano ulteriori documenti da acquisire. Il giudice ha precisato che il giudizio in materia di accesso è diretto a verificare la spettanza e l’adempimento dell’obbligo ostensivo e non costituisce la sede per contestare nel merito l’idoneità o la legittimità sostanziale degli atti trasmessi a fondare la realizzazione dell’intervento. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione è richiamata quale base del procedimento di acquisizione sanante relativo agli immobili oggetto di occupazione sine titulo; la controversia, tuttavia, è stata definita esclusivamente quanto all’accesso documentale.
art. 95 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata in relazione al procedimento concernente beni interessati dalla tutela dei beni culturali e paesaggistici, senza che il TAR ne abbia esaminato nel merito l’applicazione.
art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Il Comune ha richiamato tale disposizione per sostenere la realizzazione dell’intervento in virtù di titoli edilizi; il TAR non ha valutato la fondatezza sostanziale di tale deduzione, ritenendo il giudizio di accesso inidoneo a scrutinare la legittimità degli atti trasmessi.
Massime di principio
- Il ricorso in materia di accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, anche nel corso del giudizio, mette a disposizione tutta la documentazione esistente e il richiedente riconosce che non residuano ulteriori atti da acquisire.
- Nel giudizio di accesso il giudice verifica l’esistenza dell’obbligo di ostensione e l’effettivo soddisfacimento dell’interesse conoscitivo, ma non può essere utilizzato il rito dell’accesso per contestare nel merito la legittimità, l’idoneità o l’efficacia sostanziale degli atti trasmessi dall’amministrazione.
- La trasmissione della documentazione richiesta soddisfa l’interesse all’accesso anche quando dagli atti ostensibili emerga, secondo il richiedente, l’assenza o l’inidoneità dei titoli necessari a legittimare l’intervento amministrativo: tale eventuale contestazione deve essere proposta mediante le pertinenti azioni contro gli atti o i comportamenti amministrativi.
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