Cassazione Penale, Sentenza n. 46499/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Padova del 23/05/2023, con cui, dopo la richiesta di rito abbreviato dell'imputato, era stato disposto che il P.M. provvedesse ad integrazione probatoria ex art. 421-bis c.p.p., procedendo all'escussione del curatore fallimentare. Il P.M. deduceva l'abnormità del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, il G.u.p. ha revocato l'ordinanza impugnata (ammettendo il giudizio abbreviato in data 20/06/2023 e fissando l'escussione del curatore per il 14/11/2023). Tale revoca ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, rendendo il ricorso inammissibile. Il ricorso del P.M. è stato quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta (decisione del 22/09/2023).
Norme richiamate
art. 421-bis cod. proc. pen.
art. 421-bis cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato era diretto a disporre, in vista del rito abbreviato, integrazioni probatorie mediante escussione del curatore fallimentare ai sensi di tale norma; la Corte registra l'uso di questa disposizione come fondamento per l'ordine di integrazione probatoria
Principio di inammissibilità per carenza di interesse sopravvenuta
Quando l'atto o il provvedimento impugnato viene revocato o viene meno l'oggetto dell'impugnazione, l'interesse del ricorrente si estingue e il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta mancanza di utilità pratica
Massime di principio
- Un ricorso mirato ad ottenere l'annullamento di un provvedimento perde efficacia se il giudice che ha emesso il provvedimento lo revoca prima della decisione: la sopravvenuta revoca determina normalmente l'inammissibilità per carenza di interesse
- Il ricorrente deve valutare tempestivamente se il provvedimento impugnato sia stato modificato o revocato: in caso affermativo, è necessario comunicare la novità alla Corte o valutare se esistano altri profili ancora suscettibili di impugnazione
- L'ordine di integrazione probatoria ex art. 421-bis c.p.p. può costituire oggetto di impugnazione se ritenuto abnorme, ma la sua revoca rende privo di utilità il gravame relativo a quell'ordine specifico
- La parte che chiede l'annullamento per abnormità deve dimostrare la persistenza dell'interesse: se l'interesse viene meno per fatti sopravvenuti, l'impugnazione non potrà proseguire
- In casi simili conviene verificare se dalla revoca derivino altri provvedimenti o conseguenze processuali rilevanti che possano ancora fondare un interesse all'impugnazione
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