Sentenza del 11/09/2019 n. 22653 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi al 1° gennaio 2000 - Modifica della rendita conseguente a denuncia di variazione del contribuente - Notificazione - Applicabilità in rapporto a periodi di imposta anteriori alla notificazione successivi alla variazione - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005 e 2006, sostenendo che la nuova rendita catastale, definita mediante conciliazione giudiziale con l'Agenzia del territorio il 2 novembre 2005, dovesse essere applicata anche a tali annualità. Invocava l'art. 74 della legge n. 342 del 2000, ritenendo che la notificazione della rendita costituisse soltanto una condizione di efficacia e non impedisse l'utilizzo della rendita per periodi d'imposta precedenti alla notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha distinto tra efficacia e applicabilità della rendita: l'efficacia decorre dalla notificazione dell'atto, mentre l'applicabilità ai fini ICI decorre dall'anno d'imposta successivo a quello in cui la variazione è stata iscritta negli atti catastali. Poiché la nuova rendita risultava iscritta in catasto soltanto dal 24 aprile 2006, essa poteva essere utilizzata a partire dall'anno d'imposta 2007, non per gli anni 2005 e 2006. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in 2.280 euro oltre accessori, e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
Dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione.
La notificazione determina l'efficacia dell'atto di attribuzione o modifica della rendita e consente al Comune di richiederne l'applicazione e al contribuente di contestarla. Non coincide però con il momento da cui la rendita è concretamente applicabile ai fini del calcolo dell'ICI.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
La base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale iscritta in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata annotata negli atti catastali.
La rendita modificata si applica, ai fini ICI, dall'anno d'imposta successivo a quello della sua iscrizione o messa in atti catastali. Nel caso deciso, l'iscrizione del 24 aprile 2006 ha comportato l'applicabilità dal 2007.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di rigetto del ricorso, quando ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.
Massime di principio
- Per le rendite catastali occorre distinguere il momento della notificazione, che incide sull'efficacia dell'atto e sulla possibilità di contestarlo, dal momento della messa in atti catastali, che determina la decorrenza dell'applicazione ai fini ICI.
- Una rendita modificata in seguito a una denuncia di variazione può essere utilizzata anche per periodi anteriori alla notificazione, ma soltanto se successivi alla variazione e nel rispetto della regola secondo cui l'applicazione decorre dall'anno d'imposta successivo all'iscrizione catastale.
- La definizione o conciliazione della rendita con l'amministrazione catastale non consente automaticamente di applicarla a tutte le annualità precedenti: devono essere verificati la data della denuncia, la data della messa in atti e l'anno d'imposta interessato.
- Ai fini della base imponibile ICI, non è sufficiente che l'amministrazione o il contribuente conoscano materialmente la nuova rendita; è determinante la sua iscrizione negli atti catastali secondo le regole di decorrenza previste dalla legge.
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