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Sentenza

Sentenza n. 417/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 2162 del 2025: per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2871/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 06/11/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 di euro 3.000,00; nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2256 del 2025: per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2855/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 05/11/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2024/2025 di euro 3.000,00; per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2326 del 2025: per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 774/2024 resa dal Tribunale di Ivrea in data 20/12/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per l'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 500,00; per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2527 del 2025: - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2652/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 21/10/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; quanto al ricorso n. 2711 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2857/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 05/11/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. dal 2022/2023 al 2024/2025 di euro 1.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2712 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 3400/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 17/12/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; quanto al ricorso n. 2714 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 507/2024 resa dal Tribunale di Ivrea in data 17/09/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per l'a.s. 2019/2020 di euro 500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2715 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 127/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 16/01/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2024/2025 di euro 2.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2748 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2856/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 05/11/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2779 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 3238/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 05/12/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per l'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 500,00;- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; quanto al ricorso n. 2806 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 314/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 04/02/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 di euro 1.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2861 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 313/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 04/02/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024 di euro 2.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2942 del 2025: - per ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’esatta ottemperanza della sentenza n. 382/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 11/02/2025, disponendo in favore della ricorrente l’accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 di euro 1.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; quanto al ricorso n. 3024 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 411/2024 resa dal Tribunale di Ivrea in data 28/06/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, con decorrenza dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 3437 del 2025: - per l'ottemperanza della sentenza n. 1051/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 16/04/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 di euro 1.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202502326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a sentenze civili che riconoscevano il beneficio economico della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari di giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Con quattordici ricorsi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione delle sentenze pronunciate dai Tribunali di Torino e di Ivrea, che avevano riconosciuto in loro favore il beneficio economico della carta elettronica del docente per le annualità indicate nei rispettivi titoli. Hanno domandato l'ordine al Ministero dell'Istruzione e del Merito di accreditare gli importi dovuti e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente. Il giudice ha verificato che ciascuna sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, al momento della proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Non risultava contestata l'omessa ottemperanza dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e precisando che la riunione aveva finalità organizzative, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni. Ha accolto tutte le domande di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte dei ricorrenti per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'Amministrazione. I ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato richiamato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione dei compensi professionali.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia attestata conforme, sia stato notificato all'Amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un'inottemperanza non contestata a un giudicato recante un'obbligazione pecuniaria determinata o determinabile, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze di trattazione e redazione, senza alterare i meccanismi decisionali né incidere sull'autonomia delle singole domande e sulla distinta liquidazione delle spese.
  • Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando l'attività commissariale sia connessa ai suoi compiti istituzionali, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita dall'Amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoResponsabilità precontrattuale

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