Cassazione Penale, Sentenza n. 23748/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Condello ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e cessioni di ingente quantità di stupefacente (capi 9,10,12,18,25,31). I difensori hanno prospettato due motivi: (1) l'appello cautelare del pubblico ministero sarebbe inammissibile per mancanza del requisito di specificità richiesto dall'art. 581, comma 1‑bis, cod. proc. pen., essendo mera ripetizione dell'originaria istanza cautelare; (2) il Tribunale avrebbe violato l'art. 274 cod. proc. pen. affermando il pericolo di reiterazione senza indicare elementi concreti e attuali a fondamento di tale rischio, mentre la disarticolazione del sodalizio e la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 avrebbero reso insussistente il pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'appello del pubblico ministero fosse specifico perché esplicitava criticità puntuali del provvedimento di primo grado in tema di esigenze cautelari e riproponeva solo le parti della richiesta originaria che il primo giudice non aveva esaminato; ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'appello del P.M. quando manchi una valutazione effettiva della richiesta. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui sussistevano esigenze cautelari, in particolare il pericolo di recidiva, fondate sulla presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., data la gravità indiziale rispetto al delitto-mezzo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, unitamente a precedenti penali, precedente giudiziario e misura di prevenzione personale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dell'appello per valorizzare i limiti procedurali dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione applicabile perché l'appello del P.M. era specifico.
art. 581, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Richiede specificità nell'appello cautelare; la Corte ha interpretato che la specificità è soddisfatta quando l'appello evidenzia criticità puntuali o ripropone parti non esaminate dal primo giudice.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza difensiva in relazione ai rimedi impugnatori; la Corte non ha ravvisato violazioni rispetto alla regolarità dell'appello.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sul contenuto dei motivi di ricorso per cassazione; usata per inquadrare le censure per violazione di norme di diritto processuale.
art. 274 cod. proc. pen.
Imposta l'onere di motivazione delle esigenze cautelari, tra cui la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esistenza del pericolo, anche per effetto della presunzione di cui all'art. 275(3).
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa che, in presenza di gravi indizi per determinati delitti (qui il delitto‑mezzo di cui all'art. 74 DPR 309/1990), favorisce la scelta della custodia cautelare: la Corte ha ritenuto operativa tale presunzione e non superata dagli elementi difensivi.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento al delitto‑mezzo (reato-merce relativo agli stupefacenti); la gravità indiziale su questo capo ha alimentato la presunzione cautelare ex art. 275(3).
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Riferito dall'avvocatura difensiva circa la non configurabilità dell'aggravante collegata alla mafia; la Corte ha ritenuto irrilevante per escludere il pericolo di reiterazione, dato il complesso delle risultanze (precedenti, inserimento in circuiti criminali, misura di prevenzione).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione alla valutazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha disposto l'equo versamento in Cassa delle ammende (euro 3.000).
Massime di principio
- L'appello cautelare del pubblico ministero deve essere specifico: è inammissibile se si limita a mera ripetizione della richiesta originaria, salvo che il primo giudice non abbia esaminato effettivamente quelle parti della richiesta (allora la riproposizione è ammessa).
- La motivazione dell'esigenza cautelare (art. 274) richiede indicazione di elementi concreti e attuali del pericolo di reiterazione; tuttavia la giurisprudenza ammette che una presunzione relativa (art. 275, comma 3) possa legittimare la misura quando sussistono gravi indizi per reati particolarmente rilevanti (es. traffico di stupefacenti).
- La mera disarticolazione temporanea di un sodalizio criminale non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di recidiva se permangono elementi come stabile inserimento in circuiti illeciti, precedenti penali e misure di prevenzione.
- Nel valutare la necessità della custodia cautelare per pericolo di reiterazione i giudici considerano anche la 'professionalità criminale' dell'indagato, i precedenti e il contesto fattuale indicante possibilità di commissione di reati analoghi.
- Chi impugna in Cassazione per motivi di diritto processuale deve articolare censure precise e aderenti ai presupposti normativi: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
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