Sentenza del 16/02/2018 n. 3801 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio, che aveva annullato l'avviso di accertamento TARSU relativo al 2004. Con il primo motivo ha sostenuto che l'avviso fosse adeguatamente motivato e che la CTR avesse confuso la motivazione dell'atto con la prova della pretesa tributaria. Con il secondo motivo ha contestato l'esclusione dalla TARSU delle aree scoperte adibite a parcheggio, transito o pertinenza di attività commerciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il testo dell'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificare la censura relativa alla sua motivazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello era fondata su due autonome ragioni decisorie e, una volta rimasta ferma la prima, non sussisteva più interesse a esaminare la seconda. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 366 c.p.c.
Impone il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorrente deve riportare nel ricorso i passaggi testuali rilevanti dell'atto, così da consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della censura.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Richiede che gli atti amministrativi siano motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Rafforza l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, affinché il contribuente possa conoscere adeguatamente la contestazione e difendersi.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 71
Disciplina, rispettivamente, il presupposto della TARSU e gli elementi dell'accertamento. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito l'assoggettabilità delle aree scoperte, poiché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta la motivazione di un atto amministrativo o tributario deve trascrivere le parti essenziali dell'atto stesso; il semplice richiamo generico al suo contenuto non è sufficiente.
- La Corte di cassazione non può verificare la fondatezza di una censura se il ricorso non contiene gli elementi fattuali necessari per controllarla direttamente.
- Quando una sentenza è sostenuta da più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, è necessario contestarle tutte in modo ammissibile; se una ragione diventa definitiva, le contestazioni sulle altre possono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
- La decisione non stabilisce in via generale che le aree scoperte adibite a parcheggio o transito siano escluse dalla TARSU: la questione sostanziale non è stata esaminata, perché il ricorso è stato definito per ragioni processuali.
- La parte che propone un ricorso in cassazione inammissibile o infondato può essere condannata alle spese e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
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