Cassazione Penale, Sentenza n. 3021/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato di omessa dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) per gli anni d'imposta 2013 e 2014. Motivi dedotti: 1) carenza del dolo specifico e presunta errata valutazione delle prove (affidamento al commercialista e mail che proverebbero l'esonero); 2) violazione dell'art. 2 cod. pen. per applicazione di norma più grave rispetto al momento di perfezionamento del reato (discussione sulla decorrenza del termine di consumazione rispetto ai 90 giorni); 3) erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza di precedenti ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena; 4) mancanza di motivazione sulla revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibili ampie deduzioni basate su atti non trascritti o non dedotti come travisati, sottolineando il limite del sindacato di legittimità e l'onere di specificare ed allegare gli atti che si ritengono travisati. Ha poi confermato il principio per cui l'affidamento al professionista non esonera dall'obbligo personale e indelegabile di presentare la dichiarazione; la valutazione della Corte di merito che ha ritenuto elementi indicativi del dolo (omessa presentazione per due anni consecutivi, invio selettivo delle comunicazioni dati) è logica e motivata. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che il reato di omessa dichiarazione si perfeziona il novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (quindi prima di quella data il reato non sussiste) e che correttamente è stata applicata la disciplina più grave vigente alla data di perfezionamento (consumazione). Sul terzo e quarto motivo la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla sospensione condizionale della pena: la Corte d'appello ha valutato negativamente il giudizio prognostico tenendo conto dei precedenti e della condotta successiva; inoltre la revoca del beneficio da parte del Tribunale è giustificata dalla reiterazione temporale dei reati e dalla normativa che impone considerazione delle pene detentive ai fini della sospensione condizionale. In sintesi: ricorso rigettato, condanna confermata.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Il reato di omessa dichiarazione è un reato omissivo proprio; il dovere dichiarativo è personale e indelegabile. Il reato si perfeziona e si consuma il novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (le dichiarazioni presentate entro 90 giorni sono considerate tardive, non omesse).
art. 2 cod. pen.
Rilevanza della data di perfezionamento del reato ai fini dell'applicazione della legge penale nel tempo: va applicata la disciplina vigente al momento in cui il reato si è consumato (qui il 91° giorno).
d.P.R. 29 settembre 1998, n. 322, art. 2 comma 7
Le dichiarazioni presentate entro il termine di 90 giorni dalla scadenza sono considerate presentate in ritardo e non omesse; conferma l'interpretazione della consumazione al 91° giorno.
d.P.R. 30 settembre 1999, n. 164, art. 8-bis
La presentazione di comunicazioni dati (non soggette a controlli) non esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione e può indicare scelta selettiva di cosa dichiarare, elemento valutabile ai fini del dolo.
art. 168 cod. pen.
Norma che consente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; applicata dal Tribunale considerata la vicinanza temporale dei reati.
art. 445 cod. proc. pen.
Riguarda l'estinzione degli effetti penali per sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) e la sua incidenza sulla valutazione dei precedenti ai fini della sospensione condizionale.
art. 581 e art. 606 cod. proc. pen. (giurisprudenza citata)
Richiamati i limiti del sindacato di legittimità: per dedurre travisamento di prova in Cassazione è necessario indicare e allegare specificamente gli atti che si assumono travisati e dimostrare l'effetto decisivo sull'argomentazione motivazionale.
Massime di principio
- La delega dell'incarico al commercialista non esonera dal dovere personale e indelegabile di presentare la dichiarazione: l'obbligato resta penalmente responsabile per l'omessa dichiarazione.
- Il reato di omessa dichiarazione si perfeziona il 91° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione; dichiarazioni presentate entro 90 giorni sono tardive ma non omesse, quindi la legge applicabile è quella vigente al momento del 91° giorno.
- Per far valere in Cassazione un presunto travisamento della prova è necessario indicare con precisione gli atti processuali ritenuti travisati, allegarli o riportarne integralmente il contenuto e dimostrare come l'errore sia decisivo e disarticolante per la motivazione.
- La presentazione selettiva di atti (es. comunicazioni dati) senza la dichiarazione può essere valutata come indice di volontà e scelta indirizzata a eludere l'imposta, potendo concorrere a provare il dolo specifico.
- La revoca o il diniego della sospensione condizionale della pena può essere legittimamente deciso anche sulla base di precedenti equiparati a condanne e della condotta successiva; l'estinzione degli effetti penali per patteggiamento non sempre elimina la rilevanza ai fini della prognosi negativa.
- In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della logica e della completezza della motivazione: non si può sostituire la valutazione di merito né proporre una semplice rivalutazione delle prove.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2920/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2927/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2972/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3018/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3019/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3020/2024 del 24/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →