Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 570/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna per la contravvenzione di cui all'art.186, comma 2, lett.b) C.d.S., lamentando: a) violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante e per la misura del trattamento sanzionatorio; b) difetto di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, soprattutto alla luce del fatto che in precedenza aveva beneficiato del lavoro di pubblica utilità (art.186, comma 9-bis C.d.S.) che aveva determinato l'estinzione della precedente contravvenzione. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello riqualificandolo quale ricorso per cassazione; la Suprema Corte ha valutato l'irritualità di tale riqualificazione e ha esaminato la questione alla luce delle modifiche normative intervenute (Riforma Cartabia e d.lgs. n.150/2022).

La decisione

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato improponibile l'appello e lo aveva riqualificato come ricorso per cassazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che, anche dopo le modifiche normative, le ragioni che rendono appellabile la sentenza di condanna a pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva permangono (in particolare la possibilità di revoca e conversione in semilibertà o detenzione per mancato pagamento ai sensi dell'art.71 L.689/81). Ha quindi restituito gli atti alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art.186, comma 2, lett.b)

    norma invocata come fattispecie contravvenzionale contestata al ricorrente; la condanna era stata pronunciata con pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva

  • Legge n.689/1981, art.53 e ss.

    richiamata in relazione alla conversione della pena e alla disciplina delle sanzioni pecuniarie sostitutive

  • Legge n.689/1981, art.71

    interpretata nel senso che il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva può comportare revoca e conversione in misure che incidono sulla libertà personale, circostanza che giustifica la tutela del doppio grado di giudizio

  • Codice di procedura penale, art.593, comma 3

    interpretato dalla Corte come riferito alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda, e non alle ipotesi in cui l'ammenda sia inflitta in sostituzione di pena detentiva; pertanto l'impugnazione resta l'appello e non il ricorso per cassazione quando si tratta di ammenda sostitutiva dell'arresto

  • D.lgs. 22 ottobre 2022, n.150 (Riforma Cartabia), art.34 (modifiche all'art.593 c.p.p.) e richiamo al d.lgs. 150/2020

    la Corte ha ritenuto che le modifiche non abbiano eliminato le ragioni a fondamento dell'orientamento che considera appellabile la sentenza con ammenda sostitutiva, essendo la novità normativa riferita sostanzialmente all'inappellabilità delle sentenze che dispongono lavori di pubblica utilità (art.20-bis introdotto dal d.lgs. 150/2020), diversa dall'ipotesi in esame

Massime di principio

  • Quando la pena pecuniaria è applicata come sanzione sostitutiva di pena detentiva, l'impugnazione esperibile è l'appello e non il ricorso per cassazione, salvo che la normativa disponga espressamente diversamente per la specifica misura (es. lavori di pubblica utilità introdotti ex d.lgs. 150/2020).
  • Le modifiche procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia non hanno automaticamente esteso l'inappellabilità a tutte le ipotesi di ammenda; occorre distinguere tra ammenda originaria e ammenda sostitutiva di pena detentiva.
  • La concreta possibilità di revoca e conversione della sanzione pecuniaria in misure detentive (art.71 L.689/81) è un elemento fondamentale per ritenere la necessità del secondo grado di giudizio: la prospettiva di afflizione della libertà personale giustifica la tutela dell'appello.
  • I giudici di appello non devono riqualificare automaticamente un'appello in ricorso per cassazione quando la sentenza impugnata ha inflitto un'ammenda sostitutiva della pena detentiva; tale riqualificazione può risultare 'irrituale' e annullabile in Cassazione.
  • In casi simili, il ricorrente dovrebbe articolare con chiarezza le censure con riguardo sia alla valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti sia alla corretta applicazione dei benefici (es. sospensione condizionale) e, se rilevante, documentare l'effetto estintivo di precedenti misure alternative (lavori di pubblica utilità) per far valere la compatibilità con la richiesta di benefici o con la misura della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.