Cassazione Civile, Ordinanza n. 18984/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il contribuente impugnava avvisi di accertamento TARSU per le annualità 2010-2012. In primo grado e in appello le domande erano state respinte. In cassazione deduceva tre censure: 1) violazione delle norme sulla TARSU e sulla disciplina dell’affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione, sostenendo che la concessionaria non avesse potere di emettere gli atti e che la sottoscrizione a stampa del funzionario non fosse sufficiente; 2) omessa/contraddittoria motivazione e violazione della disciplina TARSU e del regolamento comunale, lamentando di avere provato l’esenzione o quantomeno la riduzione per una parte dell’immobile inagibile, per locali non idonei a produrre rifiuti, per manutenzione e uso parziale, nonché deducendo vizi motivazionali e difetto di istruttoria; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto spese, ritenendo non corretta la decisione sulle spese in relazione al valore della controversia.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e, per vari profili, inammissibile. Ha affermato che, in materia di tributi locali, l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione a un concessionario legittimato ex lege comporta il potere di accertamento in capo al concessionario; ha inoltre ritenuto valido l’atto sottoscritto con firma a stampa nei limiti previsti dalla normativa speciale richiamata dalla CTR. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le doglianze erano formulate in modo promiscuo e privo di specificità, tendendo a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività non consentita in cassazione; ha ribadito che, in tema di TARSU, grava sul contribuente l’onere di provare i presupposti dell’esenzione o della riduzione per inagibilità/inutilizzabilità dei locali. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune intimato.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tariffa TARSU si applica a chi occupa o conduce locali o aree nel territorio comunale; l’eventuale impossibilità dei locali di produrre rifiuti per natura o per particolare uso non opera in via presuntiva e deve essere provata dal contribuente.
art. 63 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato nel primo motivo insieme alle altre disposizioni sulla TARSU e sul potere impositivo.
art. 71 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato nel primo motivo in tema di disciplina TARSU e poteri di accertamento/riscossione.
art. 73 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato nel primo motivo in tema di disciplina TARSU e poteri di accertamento/riscossione.
art. 52 d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 446
qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario
L’affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione comporta che il potere di accertamento spetti al concessionario, non al Comune.
art. 53 d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 446
È richiamato quale norma che istituisce l’albo dei soggetti privati abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali.
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato per affermare il potere-dovere del gestore affidatario di applicare la tariffa e procedere al relativo accertamento.
art. 1, comma 87, L. 28 dicembre 1995, n. 549
Nei tributi regionali e locali, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile individuato con apposita determina dirigenziale.
art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241
La censura del ricorrente sull’obbligo motivazionale degli atti impositivi è stata formulata ma non ha condotto all’accoglimento del ricorso.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per giustificare, in presenza di ricorso prima facie infondato, la scelta di non disporre integrazione del contraddittorio, al fine di evitare formalità superflue e ritardi.
art. 360, primo comma, c.p.c.
Le censure di cassazione devono essere specifiche e riconducibili in modo immediato a uno dei motivi tassativi di impugnazione; non è consentita la mescolanza di vizi diversi.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’onere di specificità impone di indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con le affermazioni della sentenza impugnata; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese è stata proposta ma assorbita dal rigetto degli altri motivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato come espressione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente.
art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contribuente non può essere gravato della prova di fatti già documentalmente noti all’ente impositore.
art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011
Richiamato per analogia in tema di immobile inagibile e riduzione IMU, quale precedente sul rilievo dell’inagibilità nota al Comune.
Massime di principio
- In tema di tributi locali, quando il Comune affida a terzi il servizio di accertamento e riscossione mediante convenzione, il potere di accertamento spetta al concessionario legittimamente incaricato nei limiti della normativa di settore.
- Per gli atti tributari locali formati con sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione può essere validamente sostituita dalla stampa del nominativo del responsabile, se individuato secondo la disciplina speciale applicabile.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autonomi e immediatamente riconducibili a uno dei vizi tassativi previsti dall’art. 360 c.p.c.; è inammissibile una censura che mescoli violazione di legge e vizio di motivazione o che non confronti puntualmente le norme evocate con la ratio della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito e delle prove: le doglianze che mirano a sovvertire l’accertamento di fatto del giudice di merito sono inammissibili.
- In materia di TARSU, l’occupazione o detenzione di locali nel territorio comunale fa presumere la soggezione al tributo; l’esenzione o riduzione per inidoneità dei locali a produrre rifiuti deve essere provata dal contribuente con elementi obiettivi o documentazione idonea.
- L’inagibilità o l’inutilizzabilità dell’immobile non determina automaticamente l’esenzione dal tributo: occorre che le circostanze dedotte siano obiettivamente riscontrate e, comunque, che il giudice di merito abbia accertato la ricorrenza dei presupposti di legge.
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