Sentenza n. 4763/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli prot. n. 29130 del 17/4/2026 recante il diniego all’istanza presentata dalla ricorrente prot. n. 27646 del 13/04/2026, per ottenere l’accesso e/o copia del verbale/scheda di intervento n. 5994 del 17/03/2026; e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso della documentazione richiesta nella suddetta istanza prot. n. 27646 del 13/04/2026, con conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al rilascio della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla scheda/verbale di intervento dei Vigili del Fuoco relativo allo spegnimento dell’incendio dell’autovettura
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria del veicolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto copia della scheda o verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco in occasione dell’incendio che aveva coinvolto la propria autovettura, per trasmetterlo alla compagnia assicurativa e ottenere il risarcimento previsto dalla polizza furto e incendio. Il Comando ha negato l’accesso, subordinandolo alla produzione di un nulla osta, della chiusura delle indagini, di un decreto di archiviazione o di altro provvedimento autorizzatorio dell’autorità giudiziaria, sul presupposto che il rapporto fosse stato trasmesso alla Procura della Repubblica e avesse natura di informativa di reato. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che il documento era stato formato nell’esercizio delle funzioni amministrative e istituzionali di soccorso tecnico urgente, non di funzioni di polizia giudiziaria, ed era quindi accessibile anche per esigenze difensive ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990. In subordine, ha dedotto che l’amministrazione avrebbe dovuto indicare lo stato del procedimento penale e valutare il differimento dell’accesso anziché opporre un diniego assoluto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullato il diniego e ordinato all’amministrazione di esibire la documentazione richiesta, consentendone l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Il giudice ha affermato che il segreto istruttorio penale opera soltanto per gli atti compiuti dall’amministrazione nell’esercizio di specifiche funzioni di polizia giudiziaria, non per gli atti formati nell’esercizio delle ordinarie funzioni amministrative istituzionali, anche quando da tali attività derivi una notizia di reato successivamente trasmessa all’autorità giudiziaria. La scheda di intervento dei Vigili del Fuoco era stata redatta nell’esercizio del compito istituzionale di soccorso pubblico e la sua trasmissione alla Procura non ne aveva modificato la natura amministrativa. La mera pendenza di un’indagine penale non rende non ostensibili tutti gli atti connessi ai fatti oggetto di indagine: l’accesso può essere escluso, in particolare, per gli atti sottoposti a sequestro o coperti da segreto, ma l’amministrazione non aveva indicato l’esistenza di un sequestro né altra specifica causa normativa di esclusione. È stata valorizzata anche la necessità concreta del documento per consentire alla ricorrente di ottenere il risarcimento assicurativo. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto contro il diniego dell’amministrazione.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell’accesso per esigenze difensive; il giudice ha comunque ritenuto illegittimo il diniego perché fondato soltanto sulla generica pendenza di indagini penali e non su una specifica causa di esclusione.
art. 329 c.p.p.
Richiamato dall’amministrazione per sostenere la segretezza degli atti trasmessi alla Procura; il giudice ne ha escluso l’applicazione automatica alla scheda formata nell’esercizio delle funzioni amministrative di soccorso.
d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Individua i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel cui esercizio è stata redatta la scheda di intervento.
Massime di principio
- Il segreto istruttorio penale non si estende automaticamente agli atti formati da un’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative istituzionali, anche se tali atti sono successivamente trasmessi all’autorità giudiziaria a seguito dell’emersione di una notizia di reato.
- La trasmissione alla Procura della Repubblica di un atto amministrativo non ne muta, di per sé, la natura giuridica né determina automaticamente la sottrazione all’accesso.
- La mera pendenza di un’indagine penale non giustifica il diniego generalizzato di accesso a tutti gli atti connessi ai fatti investigati; l’esclusione richiede la specifica dimostrazione di una causa normativa, quale il sequestro del documento o la copertura dell’atto da segreto.
- Quando l’amministrazione non dimostra l’esistenza di uno specifico vincolo di segretezza o di un provvedimento di sequestro, il diniego assoluto di accesso a un documento amministrativo formato nell’esercizio di funzioni istituzionali è illegittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →