Ordinanza n. 275/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. 166278 del 3.4.2026, recante la decadenza del titolo abilitativo alla vendita di fiori e della concessione di occupazione di suolo pubblico con chiosco in piazza Romagnosi n. 12R; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 621258 del 4.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza del titolo abilitativo alla vendita di fiori e della concessione di occupazione di suolo pubblico con chiosco
Esito
Favorevole al ricorrente (operatrice commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La titolare di un'impresa individuale ha impugnato il provvedimento comunale che ha disposto la decadenza del titolo abilitativo alla vendita di fiori e della concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a un chiosco, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti; il TAR si limita a rilevare che le censure articolate richiedono un approfondimento in sede di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione del provvedimento di decadenza, ritenendo necessario un approfondimento delle censure nella fase di merito e ravvisando il periculum in mora, poiché l'attività di vendita di fiori costituisce l'unica fonte di sostentamento della ricorrente, sebbene esercitata discontinuamente. La sospensione è stata subordinata alla prescrizione che la ricorrente possa continuare a utilizzare il chiosco, descritto come fatiscente, soltanto dopo averlo sistemato e previa verifica del ripristino da parte dell'amministrazione comunale. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione di merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare; il TAR ha valutato la necessità di approfondimento delle censure e il periculum in mora, accogliendo l'istanza con sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la necessità di approfondire nel merito le censure dedotte non impedisce l'adozione di una misura sospensiva quando sia ravvisabile un pregiudizio grave e attuale derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- Il periculum in mora può essere ravvisato quando il provvedimento amministrativo incide sull'unica fonte di sostentamento del ricorrente, anche se l'attività economica è esercitata in modo discontinuo.
- La sospensione cautelare dell'atto può essere accompagnata da prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività soltanto previa eliminazione di condizioni materiali pregiudizievoli e verifica del loro ripristino da parte dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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