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Sentenza

Sentenza n. 1908/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, connesso al preavviso di rigetto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva presentato istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998. L’amministrazione aveva preannunciato e poi disposto il rigetto ritenendo che l’interessato avesse lavorato per appena un mese e mezzo, in misura inferiore al requisito minimo richiesto. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la corretta individuazione delle amministrazioni resistenti, sostenendo che il provvedimento fosse imputabile allo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura e non alla Regione Siciliana, nonostante l’utilizzo della carta intestata regionale. In secondo luogo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e delle circolari ministeriali applicative, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, assumendo di avere svolto 40 giornate lavorative, superiori alle 39 richieste per il settore agricolo. Infine ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per l’omessa considerazione delle osservazioni e della documentazione prodotte in risposta al preavviso di rigetto. L’amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’Amministrazione regionale, indicata quale autorità emanante, e ha chiesto in subordine il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica all’Amministrazione regionale emanante. Il provvedimento impugnato recava infatti l’intestazione della Regione Siciliana – Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa; secondo il giudice, tale articolazione territoriale del Dipartimento regionale del lavoro esercita autonome funzioni nei procedimenti riguardanti i lavoratori subordinati stranieri, in base all’art. 30 del d.P.R. n. 394/1999 e all’accordo del 6 febbraio 2006. L’art. 41 c.p.a. impone la notificazione del ricorso all’amministrazione che ha emanato l’atto, mentre la partecipazione di altre amministrazioni al procedimento non le rende parti necessarie, salvo che l’atto finale sia formalmente imputabile a una pluralità di amministrazioni. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto al Ministero dell’Interno e alla Prefettura, ma non alla Regione Siciliana, è stata esclusa la corretta instaurazione del contraddittorio. Il Collegio ha inoltre escluso l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., ritenendo che l’autorità emanante fosse testualmente indicata nell’atto e che la giurisprudenza sul punto fosse consolidata. Non è stata disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., poiché la notificazione mancava radicalmente nei confronti dell’autorità emanante e doveva considerarsi inesistente, non semplicemente nulla. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi relativi al requisito lavorativo, al difetto di istruttoria, alla motivazione e alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Le spese sono state compensate. È stata inoltre respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione dell’inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; la questione sostanziale non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 30 d.P.R. n. 394/1999

    Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto

    Il giudice lo considera, insieme all’accordo del 6 febbraio 2006, rilevante per individuare l’assetto organizzativo e le autonome funzioni dello Sportello Unico per l’Immigrazione regionale.

  • art. 41 c.p.a.

    Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato; la partecipazione di altre amministrazioni al procedimento non estende, di per sé, la qualità di parte necessaria.

  • art. 37 c.p.a.

    L’errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione, configurabile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La rinnovazione della notificazione non è stata disposta perché l’omessa notifica all’autorità emanante è stata qualificata come inesistenza radicale, non come semplice nullità.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per contestare l’omessa valutazione delle osservazioni al preavviso di rigetto; il motivo non è stato esaminato.

  • artt. 74, comma 2, e 130-bis, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    L’inammissibilità del ricorso ha comportato il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorso deve essere notificato all’amministrazione cui è formalmente imputabile il provvedimento impugnato; la partecipazione di altre amministrazioni al procedimento, anche se qualificata, non le rende parti necessarie in assenza di imputazione plurima dell’atto finale.
  • Quando il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione è formalmente imputato a un’articolazione regionale autonoma, la Regione costituisce l’amministrazione emanante cui deve essere notificato il ricorso, anche se nel procedimento sono coinvolti il Ministero dell’Interno e la Prefettura.
  • L’omessa notificazione del ricorso all’amministrazione emanante determina l’inammissibilità per mancata instaurazione del contraddittorio e non può essere sanata mediante rinnovazione quando la notificazione sia radicalmente inesistente, perché mai eseguita nei confronti del soggetto necessario.
  • L’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. non è riconoscibile quando l’autorità emanante risulti testualmente dall’atto impugnato e la giurisprudenza abbia già consolidato l’individuazione del destinatario della notificazione.
  • L’inammissibilità per un vizio processuale impedisce l’esame dei motivi di merito relativi alla legittimità del diniego amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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