Cassazione Penale, Sentenza n. 49440/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato (artt.56, 624, 625 n.2 e art.61 n.5 c.p.) e per false dichiarazioni sulla propria identità (art.496 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano: 1) vizio di motivazione e valutazione probatoria, lamentando che la condanna si fondasse su testimonianze della polizia giudiziaria senza adeguato confronto con le immagini della videosorveglianza; 2) carenza di prova circa l'aggravante di effrazione (art.625 n.2), atteso che le immagini non mostrerebbero violenza sulle cose e l'imputato non era stato trovato con arnesi da scasso; 3) erronea applicazione della circostanza aggravante della "minorata difesa" (art.61 n.5), poiché era presente un sistema di allarme (anche se poi manomesso); 4) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte valutato compiutamente la documentazione pedagogica prodotta dal detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione logica ed esaustiva: ha individuato indizi gravi, precisi e concordanti (presenza notturna nei pressi dello stabilimento oggetto di tentativo di furto, fuliggine su volto e mani, dichiarazione di false generalità, versione difensiva contraddittoria, veicolo compatibile con il trasporto di rame, telefonata in occasione del controllo mentre un altro soggetto fuggiva). La mancata certa identificazione tramite videosorveglianza è stata ritenuta non decisiva alla luce del quadro indiziario complessivo. La testimonianza del custode (Lieta) circa la forzatura del lucchetto è stata ritenuta valida anche se derivata da contestazione del PM e non richiedeva ulteriori riscontri; gli arnesi potevano essere nella disponibilità del complice fuggito. Quanto alla aggravante di minorata difesa (art.61 n.5), la Corte ha ritenuto integrata alla luce della commissione notturna in luogo isolato e dell'allarme manomesso, richiamando la giurisprudenza (Sez. U., Cardellini) che ammette la valutazione concreta e prognostica del contesto. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dalla sussistenza di plurime condanne per reati contro il patrimonio e dalla limitata rilevanza della relazione pedagogica prodotta, redatta successivamente al fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.56 cod. pen.
Norma sul tentativo: la sentenza ha confermato la sussistenza del tentativo di furto alla luce degli elementi indiziari raccolti.
art.624 cod. pen.
Definizione del reato di furto, applicata nella qualificazione del fatto come tentato furto.
art.625 cod. pen., n.2
Aggravante per aver commesso il reato con effrazione: la Corte ha ritenuto provata l'effrazione sulla base della testimonianza del custode che rilevò la forzatura del lucchetto e di una porta, pur in assenza di evidente riscontro video.
art.61 cod. pen., n.5
Circostanza che aggrava la pena per minorata difesa: applicata perché il fatto è stato commesso di notte in luogo isolato con sistema di allarme manomesso, elementi che hanno concretamente ostacolato la difesa, secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza (Cardellini).
art.496 cod. pen.
Falsa dichiarazione sulla propria identità personale: contestata e confermata la condanna per le false generalità dichiarate al momento del controllo.
art.192, comma 2, cod. proc. pen.
Principio sulla prova indiziaria: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. La Corte ha applicato questo criterio per ritenere sufficienti gli elementi indiziari complessivi.
art.500, comma 2, cod. proc. pen.
Regola circa le contestazioni al testimone e l'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali: la Corte ha ritenuto recepibili le dichiarazioni rese in sede dibattimentale anche se richiamavano dichiarazioni investigative, purché confermate in udienza.
Giurisprudenza - Sez. U., n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Chiarisce i criteri per l'integrazione dell'aggravante per minorata difesa: la commissione notturna e il contesto concreto possono essere idonei a integrare la circostanza se effettivamente hanno reso più agevole la consumazione del reato e hanno ostacolato la difesa.
Massime di principio
- In caso di prova indiziaria il giudice deve valutare il complesso degli indizi secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza: la mancanza di un elemento probatorio (es. immagini video non chiarificatrici) non è di per sé decisiva se il quadro indiziario complessivo è solido.
- Le dichiarazioni predibattimentali riprese in dibattimento possono essere utilizzate se il teste le conferma in udienza (art.500 c.p.p.); la testimonianza che riferisce una forzatura o un'effrazione può integrare l'aggravante anche in assenza di riscontro tecnico visivo.
- L'aggravante della "minorata difesa" (art.61 n.5) va valutata con giudizio prognostico concreto: la commissione notturna, il luogo isolato e l'alterazione del sistema di allarme possono, congiuntamente, giustificare l'aggravante.
- L'assenza di strumenti da scasso addosso all'imputato non esclude la responsabilità se vi sono elementi che ricollegano l'imputato all'evento e vi è la possibilità di complicità o dispersione di strumenti da parte di altri.
- Le richieste di riconsiderazione della motivazione in Cassazione che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito sono spesso inammissibili quando la motivazione è logica, coerente e non contraddittoria.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della gravità della condotta e di precedenti specifici; documentazione posteriore al fatto (es. relazione pedagogica successiva) ha valore limitato ai fini della valutazione al tempo del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49411/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49412/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49415/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49419/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49423/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49425/2022 del 29/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →