Ordinanza n. 117/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: quanto al ricorso introduttivo, a) della deliberazione n.1406 del 29/09/2025 a firma del Direttore Generale, pubblicata dall’A.S.L. di Salerno sul proprio sito digitale in pari data, recante l’approvazione della proposta n. 1881 del 08/09/2025, formulata dal Direttore/Dirigente dell’Unità Operativa Complessa (UOC) Gestione Risorse Umane, di conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di “Chirurgia Vascolare del P.O. di Vallo della Lucania” al dott. Cimmino Giovanni (rectius, Cimino Giovanni); b) della suddetta proposta, mai comunicata alla ricorrente, n. 1881 del 08/09/2025 a firma del Direttore/Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane dell’A.S.L. di Salerno di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di “Chirurgia Vascolare del P.O. di Vallo della Lucania” al dott. Cimmino Giovanni (rectius, Cimino Giovanni); c) della proposta prot. n. 0000188 del 04/09/2025, mai comunicata alla ricorrente, pervenuta al Direttore/Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Urologia dell’A.S.L. di Salerno di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di “Chirurgia Vascolare del P.O. di Vallo della Lucania” al dott. Cimmino Giovanni (rectius, Cimino Giovanni); d) del verbale n. 1 del 04/09/2025, della graduatoria in esso riportata e delle correlate schede di valutazione, della Commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale ed Urologia per l’espletamento della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di “Chirurgia Vascolare del P.O. di Vallo della Lucania”, comunicato e trasmesso alla ricorrente solo in data 01/12/2025; e) per quanto occorra, della nota a firma del R.u.p. e del Dirigente del Settore giuridico, gestione concorsi e personale convenzionato prot. n.0250729 del 01/12/2025; f) di qualsiasi altro atto anteriore, connesso o conseguente, non conosciuto dalla dott.ssa Ottoveggio e comunque afferente al procedimento conclusosi con la delibera di cui al precedente sub a; quanto ai motivi aggiunti, a) della deliberazione n.1829 del 17/12/2025 a firma del Direttore Generale dell’A.S.L. di Salerno, comunicata alla ricorrente con pec del 18/12/2025 e pubblicata sul sito digitale dell’Azienda in pari data, di approvazione della proposta del Direttore/Dirigente di U.O.C. Risorse Umane n.2583 del 16/12/2025 e di seguente oggetto: “Rettifica ed integrazione della deliberazione n.1406 del 20-09-2025 avente ad oggetto conferimento dell’incarico di Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale di “Chirurgia Vascolare del P.O. di Vallo della Lucania”; b) della suddetta proposta n.2583 del 16/12/2025 a firma del Direttore/Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane dell’ASL Salerno mai comunicata alla ricorrente, di rettifica ed integrazione “del verbale della Commissione di valutazione richiamato nella deliberazione n. 1406 del 29-09-2025” e di conferma, per gli effetti, dell’incarico di Responsabile della UOSD “Chirurgia Vascolare” del P.O. di Vallo della Lucania al dott. Cimmino Giovanni (rectius Cimino Giovanni); c) per quanto occorra, dei pareri favorevoli alla predetta proposta, di estremi sconosciuti e mai comunicati alla ricorrente, resi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario dell’A.S.L. di Salerno; d) del verbale (n.1) del 04/09/2025 della Commissione di valutazione nominata dall’ASL Salerno, nella misura in cui, come si evince dalla deliberazione del Direttore Generale impugnata sub a, sia stato rettificato ed integrato; e) per quanto possa occorrere, della nota prot. ASLSA-0266421-2025 del 18/12/2025, con la quale l’ASL Salerno ha comunicato alla ricorrente (ed in primis al sottoscritto suo legale) di aver proceduto alla rettifica ed alla integrazione della deliberazione del D.G. n. 1406/2025, allegando la nuova deliberazione direttoriale n. 1829/2025; f) di qualsiasi altro atto anteriore, connesso o conseguente, non conosciuto dalla ricorrente e comunque afferente al procedimento conclusosi con la delibera n. 2583/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di conferimento dell'incarico di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Vascolare del presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, inclusi la graduatoria, le valutazioni della commissione e gli atti di rettifica e integrazione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la deliberazione dell’A.S.L. di Salerno di conferimento dell’incarico di responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Vascolare a un altro medico, nonché la proposta dirigenziale, la proposta del direttore del dipartimento, il verbale della commissione, la graduatoria, le schede di valutazione e i successivi atti di rettifica e integrazione. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare. L’A.S.L. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il conferimento dell’incarico non costituisce una procedura concorsuale pubblica, ma rientra in una procedura di diritto privato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché, già nella fase cautelare, ha ritenuto insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti riguardano il conferimento di un incarico di responsabile di struttura semplice e la relativa selezione non è stata qualificata come vero e proprio concorso pubblico, bensì come procedura di diritto privato. Il Collegio ha richiamato un precedente del Consiglio di Stato relativo al conferimento di incarichi di struttura semplice e una decisione delle Sezioni Unite che ha escluso la natura di concorso pubblico anche per le procedure di conferimento degli incarichi di struttura complessa. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda cautelare per ritenuta carenza di giurisdizione amministrativa.
Massime di principio
- La procedura per il conferimento dell’incarico di responsabile di una struttura semplice del servizio sanitario, quando non presenta i caratteri di un concorso pubblico, ha natura privatistica e non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, anche a un esame sommario proprio della fase cautelare, il giudice amministrativo ravvisi il difetto della propria giurisdizione sulla controversia principale.
- L’esclusione della natura concorsuale può operare anche con riferimento alle procedure di conferimento degli incarichi di struttura complessa, secondo la qualificazione attribuita dalla giurisprudenza richiamata dal giudice.
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