Sentenza n. 832/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 5036/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 5036/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento dei benefici economici della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto: alla prima il diritto al beneficio di euro 500,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00 oltre interessi; alla seconda il diritto al beneficio per l’anno scolastico 2020/2021, per euro 500,00 oltre interessi. L’amministrazione non aveva provveduto spontaneamente all’integrale pagamento. Il TAR ha rilevato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, così da ritenere sussistenti i presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Palermo, provvedendo al puntuale pagamento delle somme riconosciute alle ricorrenti, oltre agli interessi dovuti. Ha assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, per provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per procedere all’esecuzione coattiva.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 26 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti dal titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento spontaneo e nominare, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta con un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l’incarico sia svolto da un dirigente della stessa amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti nel fascicolo telematico del giudizio esclusivamente tramite la procedura del Processo Amministrativo Telematico prevista per gli ausiliari del giudice.
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