Cassazione Penale, Sentenza n. 43928/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava: 1) che l'ordinanza dell'appello del 14/06/2021 aveva corretto solo il dispositivo riducendo la pena ma non la parte motiva, determinando una incongruenza insormontabile tra motivazione e dispositivo riguardo al trattamento sanzionatorio; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando carenza di motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse all'impugnazione poiché l'ordinanza aveva ridotto la pena; inoltre ha richiamato il principio secondo cui, pur non essendo assoluta la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, la discrepanza non giustificava l'annullamento in presenza del divieto di reformatio in peius. Sul secondo motivo ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse sorretto da motivazione non manifestamente illogica e quindi insindacabile in cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599 c.p.p.
Richiamato nell'ordinanza di correzione del dispositivo; utilizzato come riferimento formale nella parziale riforma che ha ridotto la pena inflitta al ricorrente
art. 605 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 599 nell'ordinanza di correzione per giustificare la parziale riforma del dispositivo e la riduzione della pena
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare la parte privata al pagamento delle spese processuali e per disporre la somma a favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Se un'ordinanza correttiva riduce la pena a vantaggio del ricorrente, può venir meno l'interesse a impugnare e la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- La discrepanza fra dispositivo e motivazione non determina automaticamente l'annullamento: il dispositivo prevale come immediata espressione della decisione, ma va valutata la motivazione caso per caso; solo se la motivazione contiene elementi tali da ritenere il dispositivo errato è possibile la censura.
- Il divieto di reformatio in peius ostacola l'annullamento che comporterebbe un peggioramento della posizione dell'imputato; ciò limita i rimedi quando la correzione favorevole è intervenuta in appello.
- La valutazione del riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o mancante; una motivazione non manifestamente illogica è insufficiente a fondare l'annullamento.
- Presentare ricorso privo di fondamento può comportare sanzioni economiche: la parte privata può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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