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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17773/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato il decreto della Corte di appello di Roma che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva revocato il decreto del Tribunale di Roma che le aveva applicato il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011. La Corte di appello aveva ritenuto che l'interdittiva prefettizia descrivesse un'infiltrazione mafiosa non occasionale e che la società fosse di fatto asservita al clan (tramite rapporti familiari e relazioni con la V GA Costruzioni e presunti controllori). La ricorrente denunciava violazione di legge e carenza di motivazione: contestava la ricatalogazione dell'impresa come "mafiosa" non presente nell'informativa prefettizia, l'assenza di correlazione probatoria tra la partecipazione del soggetto collegato al clan e l'illecita acquisizione di appalti, la mancata considerazione della documentazione difensiva e l'uso apodittico di intercettazioni e riferimenti a terze società (es. V GA Costruzioni, SO.GE.IM.), senza spiegare perché l'infiltrazione sarebbe strutturale e non occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso parzialmente: ha ritenuto infondate alcune censure (in particolare l'affermazione che l'appello di prevenzione non richiede motivazione rafforzata e che il giudice della prevenzione non è vincolato dall'ordinanza prefettizia) ma ha ritenuto fondata la censura principale relativa alla carenza motivazionale della Corte di appello. In particolare la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale ha dato valutazioni apodittiche e non ha compiuto una adeguata autonoma valorizzazione del materiale probatorio per giustificare il carattere stabile e strutturale dell'infiltrazione mafiosa; ha anche sottolineato la necessità di spiegare il collegamento tra le società e i presunti controllori. Per queste ragioni la Corte di cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) art. 34-bis comma 6

    Disciplina la possibilità per un'impresa colpita da interdittiva antimafia di chiedere l'applicazione del controllo giudiziario volontario; il giudice deve valutare non solo l'esistenza dell'informazione antimafia ma anche la natura (occasionale o strutturale) dell'infiltrazione e la concreta possibilità di riallineamento dell'impresa al mercato sano.

  • d.lgs. n. 159 del 2011 art. 34 comma 1

    Definisce i soggetti cui possono essere applicate misure di prevenzione; richiamato per individuare le categorie rilevanti ai fini del controllo giudiziario.

  • codice di procedura penale art. 533 comma 1

    Richiamato per distinguere il diverso canone probatorio nel processo penale (colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio) rispetto al procedimento di prevenzione.

  • codice di procedura penale art. 603

    Evidenziato nel senso che, nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che riforma in peius non è obbligato a rinnovare l'istruttoria; non è quindi sempre richiesta la rinnovazione probatoria come nel processo penale

  • codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. c

    Richiamato in relazione al vizio deducibile per cassazione quando la motivazione sia insufficiente o meramente apparente; la mancanza di adeguata motivazione integra violazione di legge.

  • codice di procedura penale art. 125 comma 3

    Citato in riferimento all'obbligo di motivazione delle ordinanze e della necessità di evitare motivazioni meramente apparenti, ai fini della validità del provvedimento.

  • Costituzione art. 111 comma 6

    Richiama il principio del giusto processo e l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie, cui il codice di procedura penale si conforma.

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass. Sez. Unite 12/7/2005 n. 33748 e altre)

    Fornisce orientamenti sulla necessità di motivazione 'rafforzata' nelle riforme in peius in materia penale; la Corte di cassazione osserva però che tale esigenza non si trasferisce automaticamente al procedimento di prevenzione, caratterizzato da diverso canone probatorio.

Massime di principio

  • Nel procedimento per misure di prevenzione e per il controllo giudiziario volontario il giudice non è vincolato meccanicamente all'ordinanza prefettizia: deve compiere una valutazione autonoma sull'esistenza e sull'intensità dell'infiltrazione mafiosa.
  • Lo standard probatorio è meno rigoroso che nel processo penale: per le misure di prevenzione sono sufficienti indizi 'più probabile che non', non la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Il giudice d'appello in materia di prevenzione non è sempre tenuto a rinnovare l'istruttoria né a fornire una motivazione 'rafforzata' come nel giudizio di cognizione penale; tuttavia, quando afferma il carattere stabile di un'infiltrazione deve motivare adeguatamente e non con affermazioni apodittiche.
  • La qualificazione dell'impresa come 'mafiosa' non è necessaria per il rigetto della richiesta di controllo giudiziario volontario: è sufficiente dimostrare che l'agevolazione mafiosa non è occasionale e che il condizionamento non è sanabile con il controllo richiesto.
  • La semplice appartenenza o la funzione amministrativa di un soggetto ritenuto contiguo a un clan non è di per sé sufficiente a provare che l'impresa sia stabilmente asservita; serve un nesso probatorio chiaro e motivato che colleghi l'infiltrazione alle modalità reali di acquisizione e gestione degli appalti o delle risorse aziendali.
  • La mancata considerazione o la valutazione apodittica della documentazione difensiva e delle prove alternative può determinare l'annullamento del provvedimento per carenza di motivazione.

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