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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35824/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società del gruppo un avviso di accertamento IRES per il 2006, contestando la mancata contabilizzazione di ricavi intercompany connessi alla cessione di impianti produttivi non operativi a società estere del gruppo e assumendo una remunerazione presunta pari al 10% del valore dei macchinari. La società aveva vinto in primo grado e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita erronea declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di specificità; dall'altro la violazione degli artt. 110, commi 2 e 7, e 9, comma 3, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la normativa sul transfer pricing fosse applicabile al rapporto bilaterale tra controllata italiana e controllate estere, che le linee guida OCSE non avessero valore normativo ma solo orientativo e che spettasse alla contribuente dimostrare la conformità al principio di libera concorrenza del sistema di remunerazione praticato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la società consolidante aveva definito con procedura agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, la separata controversia sul medesimo avviso di accertamento, e che tale definizione spiegava effetti anche rispetto alla società consolidata, trattandosi del medesimo accertamento nell'ambito di un regime di consolidato fiscale con unica imposta dovuta dalla controllante. Sono rimaste assorbite tutte le ulteriori questioni. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dall'Ufficio per contestare la statuizione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Corte non decide nel merito del motivo perché il giudizio è dichiarato estinto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza d'appello per asserita erronea valutazione della specificità dei motivi.

  • art. 110, commi 2 e 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato come base normativa interna del transfer pricing e del rinvio al valore normale.

  • art. 9, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dall'Ufficio come criterio per la determinazione del valore normale ai fini del transfer pricing.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in materia di transfer pricing.

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Base della definizione agevolata della separata controversia che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata.

  • art. 118 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per evidenziare il regime di consolidato fiscale e l'unica imposta dovuta dalla controllante.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando la medesima pretesa tributaria sia stata definita con procedura agevolata in un giudizio separato relativo al medesimo accertamento, può determinarsi la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di legittimità pendente tra le stesse parti sostanziali o comunque su un avviso inscindibilmente comune.
  • Nel consolidato fiscale, la definizione agevolata ottenuta dalla controllante può produrre effetti anche nei confronti della società consolidata se la controversia riguarda il medesimo avviso di accertamento e l'imposta è dovuta unitariamente dalla controllante.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere rende assorbite le ulteriori censure di ricorso, senza esame dei motivi dedotti.
  • In presenza di estinzione del giudizio, le questioni relative alla specificità dei motivi di appello o alla corretta applicazione della disciplina del transfer pricing restano prive di decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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