Cassazione Penale, Ordinanza n. 19838/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Taranto che aveva recepito l'accordo ex artt. 444 e ss. c.p.p. e applicato la pena in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella ipotesi di lieve entità. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse stata determinata senza adeguata motivazione e senza corretta valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. La Corte rileva però che, trattandosi di patteggiamento successivo alla riforma del 2017, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura sulla motivazione della pena è quindi estranea al novero dei motivi consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'unico motivo dedotto fosse non proponibile in sede di legittimità perché volto a contestare la motivazione sul trattamento sanzionatorio in una sentenza di patteggiamento, fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ratificata dal giudice di merito
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativamente indicati
art. 133 c.p.
richiamato dal ricorrente quale parametro per censurare la determinazione della pena, ma la doglianza è ritenuta non proponibile
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
possono essere dichiarate senza formalità
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è evidente
art. 616 c.p.p.
regola la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di causa non colpevole
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice del fatto oggetto della sentenza di patteggiamento
art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
indicato come discrimine temporale per l'applicazione del nuovo regime dei motivi di ricorso contro il patteggiamento
art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen.
citato per la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata sul tema dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La censura relativa alla motivazione sul trattamento sanzionatorio, e in particolare alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., non rientra tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che si traduca in deduzione di illegalità della pena.
- Quando la causa di inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile e non sussiste assenza di colpa del ricorrente, la Corte può dichiararla senza formalità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, il controllo sulla pena è circoscritto ai vizi tipizzati dalla legge e non si estende a un sindacato generale sulla congruità o sulla motivazione della pena concordata e recepita dal giudice.
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