Cassazione Penale, Sentenza n. 39327/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il delitto di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione/traffico di stupefacenti). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) sia in relazione al presunto pericolo di reiterazione del reato sia quanto all'adeguatezza della misura cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: la difesa ha depositato il 5 agosto 2022 una rinuncia motivata dal sopravvenuto provvedimento con cui, all'esito di giudizio ex art. 444 c.p.p., la misura cautelare in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari, venendo meno l'interesse a coltivare l'impugnazione. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità per rinuncia il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto comunque applicabile la sanzione perché le censure del ricorso non si limitavano esclusivamente all'adeguatezza della misura ma investivano altresì la sussistenza delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata quale titolo del ricorso (procedura di riesame): il ricorso era proposto avverso l'ordinanza del riesame ai sensi di tale disposizione
art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina il delitto contestato (reati in materia di stupefacenti), che giustificava l'applicazione della misura cautelare iniziale
art. 274 c.p.p.
Richiamata come parametro di valutazione della motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte valuta la forma e la completezza della motivazione ma in questo giudizio la decisione è stata decisa sulla base della rinuncia
art. 275 c.p.p.
Richiamata in relazione alle violazioni di legge denunciate; la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità dovuta alla rinuncia
art. 616 c.p.p.
Interpretazione: normativa di riferimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia; la Corte osserva che la disposizione non distingue tra cause di inammissibilità
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (Rv. 267373)
Giurisprudenza citata per affermare il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinuncia formale e depositata all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, poiché l'art. 616 c.p.p. non distingue le cause di inammissibilità.
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare (es. carcere con arresti domiciliari) può far venire meno l'interesse a proseguire l'impugnazione, ma non esclude automaticamente l'applicazione delle sanzioni se il ricorso originario conteneva censure non limitate alla sola adeguatezza della misura.
- Per evitare la condanna pecuniaria, è rilevante sia il contenuto delle censure formulate nel ricorso sia la forma e la tempestività della rinuncia; una comunicazione tardiva o non chiara può non essere idonea a impedire l'applicazione delle sanzioni.
- Se l'interesse è sopravvenuto e si intende non proseguire, la rinuncia deve essere formalmente depositata dalla difesa con procura e tempestivamente comunicata al giudice per far decorrere gli effetti processuali
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