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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9267/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/11/2024 che revocava l'ammissione alla messa in prova: il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. e nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio, sostenendo che la revoca era stata disposta senza previa interlocuzione tra le parti (assenza di udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen.) e che il provvedimento era "a sorpresa" rispetto all'udienza del 14/05/2024, nella quale era stato disposto il rinvio solo per acquisire informazioni all'UEPE sulla predisposizione del programma per l'imputato.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'UEPE non poté predisporre alcun programma perché l'imputato era nel frattempo sottoposto a misura cautelare custodiale in altro procedimento; pertanto non si trattò di una "revoca" di un programma già iniziato ma di una rivalutazione delle condizioni per l'ammissione alla messa in prova. Perciò l'obbligo di contraddittorio ex art. 464-octies, comma 2, riferito a confronti su condizioni ostative alla prosecuzione del programma in corso, non era operante. Il Tribunale ha inoltre considerato i numerosi rinvii disposti per l'inerzia dell'UEPE, concludendo che l'ordinanza non poteva considerarsi improvvisa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 464-octies cod. proc. pen., comma 2

    La norma impone il contraddittorio (da realizzare in udienza camerale partecipata ex art. 127) con le parti quando vi sono condizioni ostative alla prosecuzione del programma di messa alla prova. Il Tribunale ha interpretato la norma come applicabile solo quando il programma è già in esecuzione; se il programma non è mai iniziato per cause sopravvenute, la previsione non si attiva automaticamente.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Disposizione sull'udienza camerale partecipata che realizza il contraddittorio. Il giudice ha ritenuto che tale udienza è funzionale al confronto sulle condizioni di prosecuzione di un programma già avviato, non alla semplice rivalutazione pre-esecutiva.

  • art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Norma sulla nullità degli atti per violazione del contraddittorio. Il ricorrente l'aveva invocata per dedurre la nullità del provvedimento; il Tribunale ha invece ritenuto che non sussistessero i presupposti materialmente rilevanti per applicare tale nullità, atteso che non si era in presenza di una revoca di esecuzione già iniziata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato infondato o inammissibile. Il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento di 3.000 euro in applicazione di tale norma.

Massime di principio

  • Se il programma di messa alla prova non è mai stato avviato per cause sopravvenute (es. applicazione di misura cautelare custodiale), il giudice può rivalutare l'ammissione senza che si applichi automaticamente l'obbligo di udienza camerale partecipata previsto dall'art. 464-octies, comma 2.
  • L'obbligo di contraddittorio ex art. 464-octies, comma 2, è funzionale al confronto sulle condizioni ostative alla prosecuzione di un programma già in esecuzione; in assenza di esecuzione iniziata, tale obbligo non è necessariamente vincolante.
  • La sopravvenienza di una misura cautelare custodiale che rende impraticabile l'esecuzione del programma costituisce motivo legittimo per la non ammissione o per la riconsiderazione dell'ammissione alla messa in prova.
  • Rinvi ripetuti dovuti all'inerzia dell'UEPE possono giustificare la decisione del giudice e ridurre la qualificazione di un provvedimento come "a sorpresa"; ciò può incidere sull'ammissibilità del ricorso.
  • Gli appelli che contestano una mera rivalutazione delle condizioni per l'ammissione (e non la revoca di un programma in corso) possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento previsto dall'art. 616.

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