Cassazione Penale, Sentenza n. 42619/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Genova che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da Antonio Logli ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge per avere la Corte ammesso la partecipazione e la discussione delle parti civili in camera di consiglio nella fase preliminare di verifica dell'ammissibilità, in contrasto con la giurisprudenza (sentenza Sez. U. n. 624/2002), e chiedeva la nullità per violazione dell'obbligo di pubblicità dell'udienza (art. 471 c.p.p.), nonché censurava difformità della notificazione che avrebbe indotto in errore sulle modalità del rito (indicazione "rito dibattimentale", denominazione "decreto di citazione", riferimento all'art. 601 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse. Ha confermato che la procedura di revisione ha struttura bifasica (fase preliminare de plano e fase di giudizio con le forme del dibattimento); ha ritenuto che, pur essendosi formato un procedimento ibrido in cui la Corte d'appello aveva chiamato le parti e poi adottato un provvedimento definito ordinanza, non risulta alcun vizio procedurale idoneo a determinare un concreto e attuale pregiudizio per il ricorrente. Eventuali nullità connesse alla violazione dell'obbligo di pubblicità ai sensi dell'art. 471 c.p.p. dovevano essere eccepite tempestivamente e non lo sono state. Inoltre la Corte ha rilevato che i depositi e le conclusioni delle parti civili non hanno inciso sulla decisione, la quale si fonda su valutazioni probatorie autonome ritenute non sovvertite dalle nuove dichiarazioni proposte in revisione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate nella misura riportata nel dispositivo (euro 3.686 in favore della parte civile assistita dall'avv. Mazza e euro 7.800 in favore dell'altra parte civile, come indicato nel provvedimento).
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
norma che disciplina i casi di ammissibilità dell'istanza di revisione; qui è la base normativa della richiesta di revisione proposta dal ricorrente
art. 471 cod. proc. pen.
norma sull'obbligo di pubblicità dell'udienza il cui mancato rispetto può costituire nullità; la Corte ha ritenuto che eventuale nullità andava eccepita tempestivamente e che non è stato dimostrato un pregiudizio concreto
art. 634 cod. proc. pen.
dispone la declaratoria di inammissibilità nella fase preliminare; la distinzione tra ordinanza di inammissibilità e sentenza è rilevata ai fini della diversificazione delle fasi decisorie
art. 636 cod. proc. pen.
richiamo alle disposizioni del titolo secondo del libro settimo per l'instaurazione del giudizio di revisione e per l'applicabilità delle regole sulla forma del dibattimento
art. 640 cod. proc. pen.
norma che disciplina la sentenza di accoglimento o di rigetto della revisione: indica la distinzione funzionale fra i provvedimenti conclusivi delle due fasi
art. 181 cod. proc. pen.
norma che segnala la necessità di eccepire la nullità procedurale nel primo momento utile; la Corte ha richiamato questo principio riguardo alla mancata eccezione tempestiva dell'eventuale nullità dell'udienza
art. 616 cod. proc. pen.
norma che disciplina le pronunce sulla condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle Ammende
Sez. U. n. 18 del 10/12/1997 (Pisco)
giurisprudenza che ha riconosciuto la struttura bifasica della procedura di revisione, principio richiamato e confermato dalla Corte
Sez. U. n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)
principio secondo cui la persona offesa non ha veste processuale nella fase preliminare de plano e può intervenire solo quando viene instaurata la fase dibattimentale; richiamato dal ricorrente e dagli ermellini
Sez. U. n. 7227 del 21/04/1995 (Zoccoli)
sentenza delle Sezioni Unite richiamata in relazione al principio della tempestività dell'eccezione di nullità derivante dalla violazione dell'obbligo di pubblicità
Sez. 4 n. 16111 del 18/01/2011 (Batignani)
rilevazione che l'intestazione formale del provvedimento (ordinanza vs sentenza) non è decisiva se il contenuto e le modalità di formazione corrispondono a quelle della sentenza
Massime di principio
- La procedura di revisione ha natura bifasica: una fase preliminare de plano per il controllo formale di ammissibilità e una fase di giudizio svolta con le forme del dibattimento; la partecipazione della parte civile è esclusa nella prima fase e ammessa nella seconda
- Se la Corte instaura la fase dibattimentale, la partecipazione e il contraddittorio delle parti civili sono legittimi; la qualificazione nominale del provvedimento (ordinanza o sentenza) non pregiudica la sua natura sostanziale se contengono i requisiti della sentenza
- Eventuali violazioni delle regole sulla pubblicità dell'udienza (art. 471 c.p.p.) costituiscono nullità che devono essere eccepite tempestivamente nel primo momento utile, altrimenti perdono rilevanza
- Per impugnare con successo una nullità procedurale è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa; l'assenza di tale prova può determinare la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse
- Documenti o memorie depositati da terzi parti che non abbiano inciso sul convincimento motivazionale della Corte non sono sufficienti a determinare l'ammissibilità di una revisione quando la valutazione probatoria resta salda
- La condanna alle spese e alle ammende in cassazione è la conseguenza tipica dell'inammissibilità del ricorso quando l'azione è ritenuta priva di interesse o manifestamente infondata
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