Cassazione Penale, Ordinanza n. 29337/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di un imputato per frode informatica e per alcuni reati di intercettazione/illecita captazione di comunicazioni. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., inosservanza o erronea applicazione della legge penale: sosteneva, da un lato, che non fosse stata provata la sua disponibilità di competenze informatiche così raffinate da consentirgli di clonare e intercettare messaggi inviati sull'utenza telefonica clonata della persona offesa, carpendo così i codici PIN per accedere al conto corrente; dall'altro, che non fosse stato il beneficiario diretto delle somme sottratte, essendosi limitato a ricevere il bonifico su un secondo conto corrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e che il ricorso non si confrontasse specificamente con le argomentazioni della Corte territoriale. In particolare, ha valorizzato il dato della direzione finale delle somme verso il conto dell'imputato e la circostanza che il primo conto corrente fosse solo un conto "ponte", aperto con documenti falsi. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640-ter c.p.
È richiamato quale norma incriminatrice per la frode informatica oggetto della condanna confermata.
art. 617-quater c.p.
È richiamato quale ulteriore norma incriminatrice contestata e confermata in appello.
art. 617-sexies c.p.
È richiamato quale ulteriore norma incriminatrice contestata e confermata in appello.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È invocato dal ricorrente come parametro del motivo per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo per violazione di legge non è ammissibile quando si risolva in una critica generica che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della conferma della responsabilità per frode informatica, è sufficiente valorizzare la destinazione finale delle somme all’imputato, anche se questi non abbia materialmente eseguito tutte le operazioni fraudolente intermedie.
- La circostanza che il soggetto abbia ricevuto le somme su un conto successivo non esclude la sua responsabilità se il quadro probatorio mostra che quel conto costituiva l’approdo finale dell’operazione illecita.
- Un conto corrente usato come mero conto 'ponte', aperto con documenti falsi, può essere un elemento significativo per ricostruire la sequenza fraudolenta e la riferibilità del profitto all’imputato.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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