Cassazione Penale, Sentenza n. 23448/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 14/12/2023 che, pur ritenendo legittima l'applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis O.p., aveva ordinato alla direzione del carcere di consentire al detenuto l'uso del televisore e del fornellino. Il D.A.P. e il Ministero contestavano che il Tribunale avesse oltrepassato i limiti del proprio controllo (art. 69, comma 6, O.p.) e sostenevano che i divieti fossero giustificati da ragioni di sicurezza in relazione alla pericolosità del detenuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte e lo ha accolto: ha dichiarato infondato il primo motivo (il limite di cui all'art. 69, comma 6 O.p. non si applica al caso di specie, posto che il reclamo contro il regime di sorveglianza particolare rientra nella materia disciplinata dall'art. 14-ter e dal capo II-bis) e fondato il secondo motivo, ritenendo che la privazione del televisore e del fornellino fosse giustificata dalla pericolosità accertata del detenuto. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 14-bis Ord. pen.
Disciplina il regime di sorveglianza particolare; giustifica l'applicazione di misure restrittive in presenza di comportamenti gravi del detenuto e costituisce la base normativa per i divieti imposti dalla direzione.
art. 14-ter Ord. pen.
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere il reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare e richiama le procedure del capo II-bis; implica che il sindacato giurisdizionale sul reclamo non sia limitato come previsto dall'art. 69, comma 6, per altri tipi di provvedimenti disciplinari.
art. 14-quater Ord. pen.
Stabilisce i contenuti del regime di sorveglianza speciale: le restrizioni devono essere motivate, strettamente necessarie per l'ordine e la sicurezza e non possono riguardare diritti fondamentali elencati al comma 4; la norma è stata interpretata come compatibile con il divieto di oggetti pericolosi quando la pericolosità è evidente e correlata al comportamento del detenuto.
art. 69, comma 6 Ord. pen.
Limita il controllo del giudice di sorveglianza sui provvedimenti disciplinari diversi da quelli indicati dall'art. 39, comma 1, n. 4) e 5), escludendo il sindacato sul merito della sanzione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tale limitazione non applicabile al reclamo contro il regime di sorveglianza particolare.
art. 39, comma 1, n. 4) e 5) Ord. pen.
Citata solo per riferimento nel discutere il perimetro del controllo dell'Ufficio di sorveglianza sui provvedimenti disciplinari; non è stata ricondotta applicabile al regime di sorveglianza particolare.
capo II-bis Ord. pen.
Procedura richiamata dall'art. 14-ter per il reclamo contro il regime di sorveglianza particolare: la richiamata disciplina consente un più ampio sindacato giurisdizionale rispetto a quanto previsto dall'art. 69, comma 6, per i provvedimenti disciplinari ordinari.
Massime di principio
- Il giudice della sorveglianza ha competenza a esaminare il reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare (art. 14-ter) e il sindacato non è automaticamente limitato come previsto dall'art. 69, comma 6, per altri provvedimenti disciplinari.
- Le restrizioni imposte con il regime di sorveglianza particolare devono essere motivate e strettamente necessarie per l'ordine e la sicurezza, ma può risultare legittimo vietare l'uso di oggetti evidentemente idonei a costituire armi o strumenti offensivi quando la pericolosità del detenuto è accertata.
- Non tutte le restrizioni devono essere motivate con analisi approfondite se la pericolosità dell'oggetto è evidente in relazione alla condotta del detenuto; tuttavia la direzione deve poter dimostrare la necessità e proporzionalità delle misure sulla base di elementi concreti.
- Le limitazioni non possono incidere sui diritti fondamentali espressamente tutelati (es. igiene, salute, vitto, vestiario, lettura, permanenza all'aperto, colloqui con difensori e familiari) e ogni divieto va valutato in rapporto a tali limiti.
- In casi simili è consigliabile che la direzione carceraria documenti specificamente le ragioni di sicurezza relative agli oggetti vietati e valuti, ove possibile, misure meno afflittive garantendo la proporzionalità e la verificabilità delle restrizioni in sede giudiziale.
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