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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Prefetto di Lecce prot. n. -OMISSIS- del 4/12/2025 (fasc. -OMISSIS-), notificato in pari data, con il quale è stato “respinto” il ricorso gerarchico proposto dall’Avv. -OMISSIS- avverso il provvedimento amministrativo di Ammonimento Nr. -OMISSIS-/Div. Ant. (Prot. n. -OMISSIS- dell’11/07/2025) emesso dal Questore della Provincia di Lecce in data 12/04/2025; - nonché del presupposto provvedimento amministrativo di Ammonimento nr. -OMISSIS-/Div. Ant. (Prot. n. -OMISSIS- dell’11/07/2025) emesso dal Questore della Provincia di Lecce in data 12/04/2025 e del conseguente “Processo Verbale di Ammonimento, entrambi notificati solo il 23/07/2025; - ed ancora del presupposto provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8/09/2025 con cui la Questura di Lecce ha rigettato la richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di ammonimento ex art. 8 D.L. n. 11/2009, conv. in L. n. 38/2009, formulata dal ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento del Questore, diniego di revoca in autotutela e provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ammonimento adottato dal Questore di Lecce ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009, il verbale di ammonimento, il diniego di revoca in autotutela e il successivo provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Dalla motivazione emergono censure riferite, in particolare, all'insufficienza degli elementi posti a fondamento della misura, alla qualificazione dell'episodio del 20 marzo 2025 come mera lite isolata, alla mancata audizione dell'interessato e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, nonché alla lesione della reputazione personale e professionale. Il ricorrente contestava inoltre la rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa e sosteneva che le successive dichiarazioni spontanee della stessa avrebbero dovuto incidere sulla legittimità dell'ammonimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un significativo fumus boni iuris e per l'insussistenza di un adeguato periculum in mora. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il Questore disponga di un potere ampiamente discrezionale e che il sindacato giurisdizionale sia limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o alla manifesta irragionevolezza e sproporzione della misura. Nel caso concreto, l'istruttoria appariva adeguata e risultavano sufficienti indici attendibili, tra cui l'alterco verificatosi all'esterno dell'ospedale, l'allerta della vigilanza e le dichiarazioni riferite nell'annotazione della Divisione Anticrimine. L'episodio non è stato ritenuto una semplice lite irrilevante, poiché il comportamento appariva anomalo, minaccioso o molesto e idoneo, nel contesto conflittuale esistente, a costituire sintomo di possibili ulteriori condotte violente, persecutorie o vessatorie. Le successive dichiarazioni della persona offesa non incidevano prima facie sulla legittimità dell'atto, essendo posteriori all'ammonimento e non escludendo l'esistenza di una situazione conflittuale; inoltre, la mancata richiesta personale dell'ammonimento non impediva al Questore di procedere d'ufficio sulla base della segnalazione ricevuta. Il TAR ha ritenuto che, per la natura cautelare, preventiva ed emergenziale della misura e per l'esigenza di proteggere la persona offesa, non fossero necessari né l'audizione dell'autore della condotta né il previo avviso di avvio del procedimento. Le contestazioni della controinteressata relative alla propria mancata audizione e alla mancata comunicazione di avvio, formulate soltanto in memoria e senza un autonomo motivo di ricorso né un rituale intervento ad adiuvandum, non sono state esaminate come specifiche censure. Quanto al periculum, la generica lesione della reputazione non è stata ritenuta sufficiente; l'ammonimento consisteva in un invito a conformarsi alla legge e non impediva lo svolgimento dell'attività professionale, anche perché non risultava effettuata alcuna comunicazione all'Ordine professionale. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009

    invito a tenere una condotta conforme alla legge, con interruzione immediata di comportamenti violenti, persecutori o vessatori

    La misura di ammonimento ha natura preventiva, cautelare ed emergenziale e può essere adottata dal Questore anche d'ufficio, sulla base di elementi probatori attendibili relativi a un episodio di violenza o condotta minacciosa o molesta.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il rigetto è stato pronunciato all'esito della valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 50 c.p.a.

    Le deduzioni della controinteressata non sono state qualificate come intervento ad adiuvandum perché formulate senza il rispetto delle formalità processuali previste.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • Il provvedimento di ammonimento del Questore, in quanto misura preventiva, cautelare ed emergenziale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, della manifesta irragionevolezza o della manifesta sproporzione.
  • L'ammonimento non richiede la piena prova della commissione di un reato: è sufficiente l'acquisizione di elementi probatori attendibili circa il verificarsi anche di un singolo episodio di violenza e l'identificazione del relativo autore.
  • Il Questore può adottare l'ammonimento d'ufficio sulla base di una segnalazione, senza che sia necessaria una richiesta della persona offesa.
  • La natura cautelare e l'esigenza di tutela tempestiva della persona offesa consentono l'adozione dell'ammonimento senza la previa audizione dell'autore della condotta e senza il necessario previo avviso di avvio del procedimento.
  • Anche un episodio isolato e non particolarmente grave, se inserito in un contesto connotato da potenziale violenza fisica, psicologica o economica e idoneo a preludere a condotte più gravi, può giustificare l'ammonimento.
  • Ai fini della tutela cautelare, una generica allegazione di lesione della reputazione non dimostra di per sé il periculum in mora quando l'ammonimento si risolve in un invito a conformarsi alla legge e non impedisce lo svolgimento dell'attività professionale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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