Ordinanza n. 3933/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministro della giustizia del 17 febbraio 2026, comunicato ai difensori del ricorrente in data 19 febbraio 2026, con il quale è stata concessa al Governo degli Stati uniti d’America l’estradizione del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministro della giustizia che concede l'estradizione verso gli Stati Uniti d'America
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di concessione dell'estradizione, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. In una precedente ordinanza del 15 maggio 2026 il TAR aveva già sospeso l'efficacia del provvedimento estradizionale e fissato la trattazione del merito al 18 novembre 2026. Su istanza del Ministero della giustizia, un decreto monocratico del 10 giugno 2026 aveva anticipato l'udienza al 7 ottobre 2026; la successiva richiesta della parte ricorrente di revocare tale anticipazione era stata respinta con decreto monocratico del 16 giugno 2026. La parte ricorrente ha quindi insistito per la revoca dell'anticipazione e ha chiesto anche la sospensione del giudizio con rimessione alla Corte costituzionale di alcune questioni di legittimità costituzionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di revoca dell'anticipazione dell'udienza di merito, confermando la fissazione al 7 ottobre 2026. Ha ritenuto insussistente il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall'anticipazione, poiché l'esecuzione del provvedimento di estradizione era già sospesa in forza della precedente ordinanza cautelare. Ha inoltre rilevato che l'udienza era stata fissata nel rispetto degli ordinari termini a difesa e che, alla camera di consiglio, i difensori avevano rappresentato la prossima definizione di un'interrogazione parlamentare, sicché il fascicolo sarebbe giunto completamente istruito alla trattazione di merito. Il TAR ha ritenuto preferibile affrontare nella sede di merito ogni dubbio di costituzionalità dedotto, senza disporre in questa fase la sospensione del giudizio né la rimessione alla Corte costituzionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare e la relativa valutazione del pericolo di danno grave e irreparabile sono state esaminate ai sensi della disciplina cautelare del processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l'esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato è già sospesa, l'anticipazione della trattazione di merito non determina, di per sé, un pericolo di danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la revoca dell'anticipazione.
- La fissazione anticipata dell'udienza di merito può essere mantenuta quando rispetta gli ordinari termini a difesa e consente una più tempestiva definizione della controversia senza pregiudicare l'effettività della tutela cautelare.
- La richiesta di rimessione alla Corte costituzionale può essere accantonata nella fase cautelare quando il giudice ritenga più appropriato esaminare i dubbi di costituzionalità nella sede di merito, con il fascicolo ormai completamente istruito.
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