Cassazione Penale, Sentenza n. 23865/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Djafour impugnava la condanna a 7.000,00 euro di multa per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il Giudice di Pace non aveva valutato la brevità del tempo intercorso tra la notifica dell'ordine di espulsione (19 aprile 2018) e il controllo di polizia (11 maggio 2018) — 22 giorni — tempo ritenuto insufficiente per un soggetto appena scarcerato per reperire risorse e organizzare il viaggio. In subordine chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando un vizio motivazionale della sentenza impugnata: il giudice di merito non ha considerato se nel caso concreto potesse sussistere un giustificato motivo correlato alla necessità, per uno straniero appena scarcerato, di avere un tempo congruo per attrezzarsi e reperire risorse per ottemperare all'ordine di espulsione, né ha valutato l'adeguatezza del periodo di 22 giorni. Inoltre la Corte ha osservato che non poteva essere sanata d'ufficio l'assenza di una richiesta di applicazione dell'art. 34 (particolare tenuità) perché è necessaria la previa interlocuzione delle parti. Per questi motivi la sentenza del Giudice di Pace è stata annullata e il processo rinviato per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma che punisce l'inottemperanza all'ordine di espulsione; applicata come fattispecie oggetto della condanna impugnata.
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la sua applicazione richiede la tempestiva deduzione da parte dell'imputato in sede di merito e non può essere valutata d'ufficio in Cassazione senza previa interlocuzione delle parti.
art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000
Norma che regola la qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione nei procedimenti per le materie disciplinate dal decreto; richiamata per spiegare l'invio degli atti alla Corte di Cassazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il trasferimento degli atti alla Corte di Cassazione quando l'appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione; applicata per il rinvio degli atti.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e succ. mod.)
Norma che ha autorizzato la requisitoria scritta del Procuratore generale in luogo della trattazione orale; citata in relazione alla forma della requisitoria presentata.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve motivare specificamente sulla possibile sussistenza di un "giustificato motivo" per l'inottemperanza all'ordine di espulsione, valutando concretamente l'adeguatezza del tempo e delle risorse a disposizione dell'intimato.
- Un periodo temporale limitato tra notifica dell'ordine di espulsione e controllo di polizia (es. 22 giorni) può giustificare l'esame approfondito sulla possibilità che l'inottemperanza sia dovuta a ragioni oggettive di impossibilità o difficoltà pratiche.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito: il giudice di legittimità non può sostituirsi alle parti e valutare d'ufficio tale circostanza senza la preventiva interlocuzione delle parti stesse.
- In procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 274/2000 l'appello può qualificarsi ricorso per cassazione e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.; la Corte verificherà quindi la correttezza della motivazione e, se necessario, annullerà con rinvio.
- In caso di vizio motivazionale relativo alla valutazione delle circostanze di fatto che possono escludere la responsabilità (es. giustificato motivo), la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio al giudice di merito in diversa composizione.
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