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Sentenza

Sentenza del 21/09/2015 n. 1968 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

1) Tributi locali - Ecotassa- Conferimenti in discarica - Natura di rifiuto - Presunzione - Diversa natura - Esenzione o imposizione agevolata - Onere della prova - Incombe sul contribuente. 2) Tributi locali - Ecotassa - Conferimenti in discarica - Riduzione per materiale proveniente da impianti di biostabilizzazione - Materiale proveniente da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio - Non assimilabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che i materiali conferiti in discarica non dovessero essere assoggettati all'ecotassa, oppure che dovessero beneficiare della riduzione del 20% prevista per i materiali provenienti da impianti di biostabilizzazione. La contestazione riguardava sia la natura dei materiali, ritenuti non qualificabili come rifiuti soggetti al tributo, sia la loro possibile assimilazione ai materiali provenienti da impianti di biostabilizzazione, nonostante provenissero da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.

La decisione

La decisione ha affermato che tutto ciò che viene conferito in discarica si presume rifiuto soggetto all'ecotassa. Chi invoca l'esenzione o un trattamento agevolato deve dimostrare concretamente la diversa natura del materiale e la sussistenza dei relativi presupposti. È stata inoltre esclusa l'applicazione della riduzione del 20% agli scarti e ai sovvalli provenienti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, non essendo tali materiali assimilabili a quelli provenienti da impianti di biostabilizzazione. L'esito è quindi sfavorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'ecotassa sui conferimenti in discarica

    Il conferimento in discarica costituisce il presupposto per l'applicazione del tributo, salvo che il contribuente dimostri la sussistenza di una specifica causa di esclusione o di un regime agevolato.

  • Riduzione del 20% per materiali provenienti da impianti di biostabilizzazione

    Riduzione dell'ecotassa del 20%

    L'agevolazione è circoscritta ai materiali effettivamente provenienti da impianti di biostabilizzazione e non può essere estesa, per analogia, agli scarti e sovvalli prodotti da impianti di selezione automatica, riciclaggio o compostaggio.

Massime di principio

  • In materia di ecotassa, il materiale conferito in discarica viene normalmente considerato rifiuto soggetto al tributo; la qualificazione alternativa deve essere provata dal contribuente.
  • Le esenzioni e le aliquote ridotte sono di stretta interpretazione e richiedono la prova puntuale di tutti i presupposti previsti dalla disciplina.
  • Non è sufficiente che materiali diversi abbiano caratteristiche o finalità analoghe: per ottenere un'agevolazione occorre che provengano dall'impianto e rientrino nella categoria espressamente individuata dalla norma.
  • La documentazione tecnica sulla provenienza, sul processo di trattamento e sulla composizione del materiale è essenziale per superare la presunzione di imponibilità o dimostrare il diritto alla riduzione.

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