Sentenza n. 261/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 23.2.2024, n. 247, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 247 del 23 febbraio 2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, pro rata temporis per l’anno scolastico 2018/19 e in misura piena per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di € 2.743,00, oltre accessori. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare né provare l’avvenuto adempimento. La ricorrente ha tuttavia richiesto, erroneamente, € 500,00 anche per l’anno scolastico 2018/19, mentre il giudicato civile aveva riconosciuto per tale anno il solo importo di € 243,00. È stata inoltre chiesta l’adozione delle misure esecutive necessarie, la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del giudicato. Ha rilevato che, trattandosi dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il giudizio di ottemperanza ha natura prevalentemente esecutiva: il giudice amministrativo deve assicurare l’attuazione della statuizione civile, ma non può modificarla o integrarla. Ha quindi respinto la pretesa ulteriore relativa all’attribuzione di € 500,00 per l’anno scolastico 2018/19, dovendosi applicare l’importo di € 243,00 risultante dal giudicato. Per il resto, accertata l’inerzia ministeriale e non essendo stata fornita prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta del docente e di accreditare sulla stessa € 2.743,00, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali nella misura spettante, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, assegnandogli 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato e di imporre una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni
Il giudizio esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione.
art. 2697 c.c.
il Ministero [...] non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento
Incombe al Ministero debitore provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato.
art. 2909 c.c.
il giudice amministrativo [...] non può modificare o integrare il giudicato civile
Il giudicato fa stato tra le parti e delimita il potere del giudice dell’ottemperanza, che deve eseguire la sentenza civile senza modificarne il contenuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo esercita una funzione prevalentemente esecutiva e deve adottare le misure necessarie a rendere effettiva la statuizione civile, senza poterla modificare o integrare.
- Il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere somme o prestazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente attribuite dal giudicato civile, anche quando la parte ricorrente formuli una richiesta apparentemente coerente con il trattamento riconosciuto per periodi diversi.
- Nel giudizio di ottemperanza, il debitore pubblico che si costituisce senza contestare l’inadempimento deve fornire la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione coattiva degli obblighi.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di somme, l’adozione di un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un documento o beneficio elettronico, è ammissibile fissare una penalità di mora decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva dopo la comunicazione dell’inottemperanza.
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