Sentenza n. 304/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - della deliberazione della Giunta Comunale dell’Aquila n. 287 del 10 maggio 2022, non comunicata al ricorrente e parzialmente conosciuta a seguito della pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del Comune dell’Aquila; - degli eventuali atti attuativi della predetta deliberazione e, in particolare: 1) l’accertamento di conformità dell’edificio di proprietà del signor Salvatore Caroli; 2) il permesso a costruire convenzionato ovvero l’atto equivalente, inteso a consentire la trasformazione in definitivo dell’edificio provvisorio di proprietà del signor Salvatore Caroli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale dell'Aquila n. 287 del 10 maggio 2022, di approvazione del progetto planivolumetrico di coordinamento per la regolarizzazione e trasformazione in definitivo di un manufatto temporaneo, nonché gli eventuali atti attuativi
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta Comunale ha approvato il progetto planivolumetrico di coordinamento proposto dal proprietario del fondo finitimo, diretto alla regolarizzazione e alla trasformazione in definitivo di un manufatto temporaneo realizzato nell'ambito della disciplina emergenziale post-sisma. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001, l'omesso esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi, lo sviamento di potere, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, contestando la possibilità di ricorrere alla cosiddetta tombatura della superficie eccedente rispetto al limite massimo previsto dalla deliberazione consiliare n. 58 del 2009. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento nell'applicazione della deliberazione consiliare n. 58 del 2009 e dell'art. 30-bis, comma 27, delle NTA del PRG, violazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2020, nonché incompetenza della Giunta Comunale. Ha contestato, inoltre, l'originaria insussistenza della vocazione edificatoria dell'area, la violazione delle distanze dai confini e dagli altri fabbricati e l'assenza della doppia conformità dell'opera. Il controinteressato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione del giudicato formatosi su precedenti sentenze del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità. Ha distinto il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 10784/2023, non opponibile al ricorrente perché estraneo a quel giudizio, dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2614/2024, intervenuta tra le medesime parti del presente processo. Quest'ultima sentenza ha recepito l'accertamento della legittima realizzazione e della sanabilità del manufatto, escludendo la necessità per il Comune di proseguire l'iter relativo al progetto planivolumetrico e di adottare provvedimenti repressivi, non essendovi un abuso da reprimere. Ha inoltre chiarito che le questioni sulle distanze dal confine e tra costruzioni hanno natura privatistica. Tali statuizioni hanno eliminato l'utilità pratica, diretta e immediata che il ricorrente avrebbe potuto conseguire dall'annullamento della deliberazione impugnata, ritenuta sostanzialmente superflua rispetto all'accertata sanabilità del manufatto. Il TAR ha quindi ritenuto precluso, in assenza di una concreta lesione dell'interesse sostanziale, l'esame della generica pretesa all'accertamento dell'illegittimità dell'atto. Le spese sono state compensate tra il ricorrente e il controinteressato, mentre non sono state poste spese a carico del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971
La disposizione ha consentito al controinteressato di proporre opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, determinando la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale.
art. 108 c.p.a.
Il TAR ha rilevato che il ricorrente, estraneo al giudizio definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10784/2023, non aveva proposto opposizione di terzo; tale circostanza escludeva comunque che quel giudicato facesse stato nei suoi confronti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per avvisare le parti del possibile rilievo officioso dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma è stata invocata dal ricorrente con riguardo all'obbligo di repressione degli abusi edilizi, ma il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La norma è stata richiamata in relazione all'accertamento di conformità e al requisito della doppia conformità; il motivo è rimasto assorbito dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 30-bis, comma 27, NTA del PRG
La disposizione è stata invocata per contestare l'applicazione della disciplina urbanistica al manufatto, senza essere esaminata nel merito.
art. 23 legge regionale 13 ottobre 2020, n. 23
La norma regionale è stata dedotta quale parametro di legittimità della deliberazione impugnata, ma il TAR non ha deciso la relativa censura.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di successive pronunce definitive intervenute tra le parti, l'annullamento dell'atto impugnato non può più procurare al ricorrente un'utilità pratica, diretta e immediata.
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio non fa stato nei confronti di chi non vi abbia partecipato; tuttavia, una successiva pronuncia definitiva resa tra le medesime parti può recepire e rendere vincolanti, nei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato, gli accertamenti rilevanti per la controversia successiva.
- La sopravvenuta determinazione giudiziale della legittimità e sanabilità di un manufatto può far venir meno l'interesse a impugnare un atto amministrativo meramente strumentale o superfluo rispetto al procedimento di regolarizzazione, poiché il suo annullamento non produrrebbe alcun risultato utile concreto.
- Il giudice amministrativo, in quanto giudice della tutela di situazioni giuridiche soggettive, non può esaminare una domanda diretta al mero accertamento astratto dell'illegittimità dell'atto quando non residui una lesione attuale dell'interesse sostanziale del ricorrente.
- Le controversie riguardanti il rispetto delle distanze tra costruzioni o dai confini possono avere natura privatistica e non integrano, di per sé, un silenzio-inadempimento dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri repressivi edilizi.
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