Cassazione Penale, Sentenza n. 15078/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Trieste che confermava la condanna per peculato, contestando: (I) la presunta violazione dell'art. 507 c.p.p. per aver il Tribunale disposto un'integrazione istruttoria d'ufficio in assenza di iniziativa probatoria del Pubblico ministero (che avrebbe depositato tardivamente la lista testimoni e non avrebbe chiesto l'assunzione del teste ammesso d'ufficio), lamentando l'irrilevanza e la non necessità del testimone; (II) la mancata assunzione di una testimonianza richiesta dalla difesa, ritenuta decisiva per l'esito del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, conformandosi alla motivazione della sentenza d'appello che aveva correttamente richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla liceità dell'iniziativa probatoria officiosa del giudice quale strumento volto alla ricerca della verità processuale. Il secondo motivo è stato giudicato altrettanto generico: la Corte d'appello aveva spiegato che la testimonianza richiesta dalla difesa era superflua, essendo il tema già coperto da plurimi contributi testimoniali, e il ricorrente non ha mostrato in cosa tale valutazione fosse erronea o determinasse un travisamento decisivo delle prove. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La disposizione è stata richiamata nel quadro della contestazione sull'operato del Tribunale che ha disposto integrazioni istruttorie d'ufficio; la Corte ha ritenuto compatibile l'iniziativa probatoria del giudice con la funzione inquisitoria del processo penale orientata alla ricerca della verità, purché conforme ai principi giurisprudenziali e costituzionali.
Norma che impone la condanna alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata qui per comminare al ricorrente il pagamento delle spese e di euro tremila.
Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 1993
Richiamata come precedenza che riconosce la compatibilità dell'iniziativa probatoria del giudice con i principi costituzionali, nel quadro della funzione del processo come strumento di accertamento della verità.
Cassazione, Sez. U, sent. n. 41281 del 17/10/2006 (Greco, Rv. 234907)
Precedente della Corte di legittimità richiamato per confermare la legittimità dell'attività probatoria d'ufficio del giudice e per il principio che il processo penale non è solo regolazione di litigi tra parti ma strumento per l'accertamento della verità.
Massime di principio
- Contestazioni generiche che ripetono argomentazioni di merito già motivate dai giudici di merito senza un confronto critico puntuale sono spesso inammissibili o destinate a fallire in Cassazione.
- L'iniziativa probatoria del giudice (integrazione istruttoria d'ufficio) è riconosciuta compatibile con il nostro ordinamento quando è diretta alla ricerca della verità e si conforma alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; la sola mancata iniziativa del pubblico ministero non invalida automaticamente tale attività.
- Per impugnare con successo la mancata assunzione di una prova richiesta dalla difesa è necessario dimostrare specificamente che la prova era decisiva e che la sua omissione ha determinato un travisamento della prova o un vizio logico della motivazione della sentenza, non bastano affermazioni generiche di rilevanza.
- Quando si ricorre in Cassazione è cruciale affrontare e confutare criticamente la motivazione dei giudici di merito, citando elementi precisi e spiegando il nesso causale tra la presunta omissione/vizio e l'errore decisivo.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna a pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto, valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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